La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento determina il consolidamento della pretesa tributaria, precludendo al contribuente la possibilità di far valere, in sede di impugnazione di un successivo atto della riscossione, contestazioni riferibili a fatti o vizi anteriori, ivi compresa l’eccezione di prescrizione già maturata prima che l’intimazione divenisse definitiva.
È questo uno dei principali chiarimenti offerti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24057 del 27 luglio 2026, che si sofferma anche su un ulteriore profilo di particolare interesse operativo ovvero la prova della notificazione diretta della cartella a mezzo posta. La Suprema Corte ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso dell’Agente della riscossione, cassando la decisione impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame.
Cass. civ., Sez. V Tributaria, ord. 27 luglio 2026, n. 24057.
Dal preavviso di ipoteca alla prescrizione dei crediti
La controversia traeva origine dalla notificazione, avvenuta nel settembre 2019, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su diverse cartelle relative, tra l’altro, a IRPEF, IVA, IRAP, tassa automobilistica e diritto annuale camerale.
Il contribuente aveva impugnato l’atto lamentando l’omessa notificazione degli atti prodromici, la carenza di motivazione e l’intervenuta prescrizione delle pretese. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva infine ritenuto prescritti anche i crediti erariali, reputando non adeguatamente provata la notificazione di alcune delle cartelle poste a fondamento della misura cautelare.
Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorreva quindi per Cassazione evidenziando, tra l’altro, che per due delle cartelle erano state successivamente notificate, nel 2017, altrettante intimazioni di pagamento rimaste prive di impugnazione.
Ed è proprio da questa circostanza che prende le mosse il passaggio più significativo dell’ordinanza: l’intimazione non impugnata chiude la porta alle contestazioni pregresse.
Intimazione di pagamento: la mancata impugnazione preclude le contestazioni
Secondo la Suprema Corte, l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 d.P.R. n. 602/1973 non può essere assimilata a un semplice sollecito privo di autonoma rilevanza processuale.
Essa è riconducibile all’avviso di mora, espressamente compreso tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che la sua impugnazione non è meramente facoltativa: ove il contribuente intenda contestare la pretesa in essa veicolata, deve attivarsi entro il relativo termine decadenziale.
In mancanza, opera quella che la Cassazione definisce “cristallizzazione della pretesa impositiva”. Non possono, quindi, essere dedotti contro un successivo atto della riscossione vizi o fatti estintivi che avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando tempestivamente l’intimazione, compresa la prescrizione già maturata anteriormente alla sua definitività.
L’ordinanza si colloca, sul punto, nel solco di Cass. n. 37259/2021 e, soprattutto, delle più recenti Cass. n. 6436/2025 e n. 20476/2025. Quest’ultima ha chiarito espressamente che l’intimazione ex art. 50 costituisce un atto della riscossione che deve necessariamente essere impugnato, proprio perché rientra nel catalogo dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Ne deriva che la mancata reazione determina, dunque, l’irretrattabilità della pretesa rispetto alle questioni anteriori.
La distinzione è tutt’altro che formale. Mentre gli atti “atipici” mediante i quali l’Amministrazione si limiti a manifestare una pretesa tributaria possono essere soltanto facoltativamente impugnabili, l’intimazione prevista dall’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 appartiene a una diversa categoria: è un atto tipico della riscossione e la sua mancata contestazione produce una vera e propria preclusione rispetto alle ragioni di opposizione già esistenti.
Notifica diretta della cartella: l’avviso di ricevimento può bastare
Il secondo profilo affrontato dalla pronuncia riguarda la notificazione della cartella effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo posta.
La Corte censura la decisione di merito per aver applicato a tali notificazioni le formalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. Secondo l’orientamento ribadito nell’ordinanza, infatti, l’art. 26 comma 1 del d.P.R. n. 602/1973 attribuisce anche all’Agente della riscossione la facoltà di procedere direttamente mediante il servizio postale. In tale ipotesi trova applicazione la relativa disciplina speciale, senza necessità di ricorrere alle regole codicistiche proprie delle diverse modalità di notificazione.
Particolarmente rilevante è poi il principio stabilito in tema di onere probatorio. Ai fini della dimostrazione del perfezionamento della notifica e della relativa data è sufficiente la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento recante il numero identificativo della cartella, senza che sia necessaria anche la produzione in giudizio della copia della cartella medesima.
La pronuncia mantiene, tuttavia, ferma la necessità di verificare concretamente il rispetto delle formalità proprie della modalità notificatoria utilizzata. Con riferimento alle cartelle consegnate a persona diversa dal destinatario, infatti, la Cassazione ha accolto la censura dell’Agente soltanto per quella rispetto alla quale risultava documentato l’invio della comunicazione di avvenuta notificazione mediante la relativa distinta accettata dall’ufficio postale, ritenendo insufficiente, per le altre, una mera attestazione di spedizione non accompagnata da analoga prova.
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