Nuova Legge Pignoramento Conto Corrente Agenzia Entrate: Spiegata Facile


Non esiste una sola risposta: dipende da chi sei tu

Se stai leggendo questa guida probabilmente hai in mano una lettera della tua banca, oppure una carta rifiutata al supermercato e un saldo che non torna. La prima cosa che vuoi sapere è: quanto mi possono prendere? La risposta onesta è che non esiste una regola unica sul pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: le somme che ti restano, i termini per difenderti e persino il giudice a cui rivolgerti cambiano a seconda di chi sei e di come entrano i soldi sul tuo conto.

Tre esempi lampo, tutti riferiti alle soglie in vigore nel 2026. Un pensionato con 1.412 euro sul conto, arrivati dall’INPS il giorno prima del pignoramento, non perde nulla: è tutto sotto la soglia protetta. Un lavoratore dipendente con lo stesso saldo, ma composto per metà da risparmi, ne perde una parte. Un professionista con il conto in rosso il giorno della notifica, che pensa quindi di essere al sicuro, può vedersi portare via tutto ciò che incassa nei due mesi successivi. Stesso atto, stessa banca, tre esiti diversi.

Questa guida è organizzata per profili: lavoratore dipendente, pensionato, autonomo con partita IVA, imprenditore, persona senza reddito o con sostegni pubblici, cointestatario e coobbligato. Prima trovi le regole che valgono per tutti, poi la sezione scritta per la tua situazione, poi le simulazioni con i numeri e la giurisprudenza aggiornata.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. Il pignoramento esattoriale del conto è una materia di confine, dove la difesa si gioca su questioni tecniche — validità della notifica, riparto di giurisdizione, limiti di impignorabilità — che arrivano spesso fino all’ultimo grado di giudizio: per questo conta che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sia avvocato cassazionista, in grado di seguire la stessa linea difensiva dal primo atto fino alla Corte di Cassazione. Ed è materia in cui il rapporto bancario e la pretesa tributaria si intrecciano nello stesso fascicolo: lo Studio affronta questo intreccio con uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, coordinato dallo stesso Avvocato.

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Le regole comuni a tutti: cosa succede davvero quando arriva l’atto

Prima di andare al tuo profilo, servono le basi. Valgono per chiunque, e nelle sezioni successive le richiameremo senza ripeterle.

Il pignoramento esattoriale del conto non passa dal giudice. È questa la differenza che spiazza quasi tutti. Quando un creditore privato vuole aggredire il tuo conto deve notificare titolo e precetto, poi un atto di pignoramento con citazione davanti al giudice dell’esecuzione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, usa una procedura speciale prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973: notifica direttamente alla banca un ordine di pagare le somme del debitore, senza alcuna autorizzazione giudiziale preventiva. Il giudice entra in scena solo dopo, e solo se tu lo chiami con un’opposizione, oppure se il terzo non ottempera.

Il presupposto temporale. L’Agente della riscossione non può procedere prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo (art. 50 D.P.R. 602/1973). Se è passato più di un anno dalla notifica della cartella senza che l’esecuzione sia iniziata, prima del pignoramento deve essere notificata una nuova intimazione ad adempiere. Esempio: cartella notificata il 12 gennaio 2026, i 60 giorni scadono il 13 marzo, il pignoramento può essere notificato dal 14 marzo in poi.

L’atto deve essere notificato anche a te, non solo alla banca. Questo è il punto su cui la Cassazione è stata netta: con l’ordinanza n. 6/2026 la Sezione Tributaria ha stabilito che il pignoramento ex art. 72-bis notificato al solo terzo, e non anche al debitore esecutato, non è semplicemente nullo ma giuridicamente inesistente, perché manca l’ingiunzione al debitore che l’art. 492 c.p.c. considera elemento strutturale dell’atto esecutivo. Un vizio del genere non si sana neppure se poi vieni a conoscenza del pignoramento o partecipi al giudizio. La prima verifica da fare, sempre, è se e quando l’atto è stato notificato anche a te: la relata di notifica è il documento da cercare prima di ogni altro.

Cosa fa la banca. Ricevuto l’ordine, l’istituto blocca le somme e, decorsi 60 giorni, versa direttamente all’Agente della riscossione quanto dovuto, fino a concorrenza del debito. Nel frattempo il conto resta congelato per l’importo vincolato. La banca, per prudenza, tende a bloccare più del dovuto: è una prassi che si contesta, ma va contestata da te, perché nessuno lo farà al posto tuo.

Il vincolo non fotografa un istante: dura 60 giorni. Con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 la Terza Sezione civile della Cassazione ha chiarito che, quando il pignoramento ex art. 72-bis colpisce il saldo attivo di un conto corrente, il vincolo non si esaurisce con la verifica del saldo al momento della notifica, ma si estende alle somme che affluiscono nei sessanta giorni successivi. Il conto vuoto, o addirittura in rosso, non è più una zona franca.

Le due soglie di legge che ti proteggono (numeri 2026). L’art. 545 c.p.c. distingue in base al momento dell’accredito, e i valori si calcolano sull’assegno sociale, fissato per il 2026 a 546,24 euro mensili:

Situazione Riferimento Soglia 2026
Pensione pignorata direttamente presso l’INPS art. 545, comma 7, c.p.c. impignorabili 1.092,48 € (doppio dell’assegno sociale), comunque non meno di 1.000 €
Stipendio o pensione già accreditati sul conto prima della notifica art. 545, comma 8, c.p.c. impignorabili 1.638,72 € (triplo dell’assegno sociale)
Stipendio o pensione accreditati il giorno stesso o dopo la notifica art. 545, commi 3-7, c.p.c. e leggi speciali si applicano i limiti percentuali ordinari

Gli scaglioni del Fisco sullo stipendio. Quando l’Agente della riscossione pignora lo stipendio presso il datore di lavoro si applica l’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, che è più favorevole del quinto ordinario sulle retribuzioni basse: un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre i 5.000 euro.

Le due novità che rendono il 2026 diverso dagli anni scorsi. La prima è legislativa: la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), all’art. 1, comma 117, ha modificato la disciplina della fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015) prevedendo che i dati delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo, e dai coobbligati, siano messi a disposizione dell’Agente della riscossione, con riferimento ai corrispettivi dei sei mesi precedenti. Il passaggio attuativo è stato affidato a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, intervenuto nel corso del 2026. La seconda è giurisprudenziale ed è la sentenza n. 28520/2025 già citata. Insieme, spostano l’equilibrio: il Fisco individua prima chi ti deve dei soldi e trattiene più a lungo quello che entra.

Attenzione a una cosa che circola spesso, ed è sbagliata. Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33), che riscrive queste norme rinumerando gli artt. 72, 72-bis e 72-ter come artt. 169-176 — il vecchio 72-bis diventa l’art. 170 — non è la disciplina applicabile oggi: il decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025, convertito con modificazioni nella L. 26/2026) ne ha differito l’applicazione al 1° gennaio 2027. Nel 2026 la fonte da leggere resta il D.P.R. 602/1973.

I termini per reagire, e quando si fermano. L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quella che contesta i vizi formali dell’atto e della notificazione, ha un termine di 20 giorni. Il ricorso al giudice tributario, quando la contestazione riguarda la pretesa, si propone entro 60 giorni. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto: se il pignoramento ti viene notificato il 24 luglio, i 20 giorni corrono fino al 31 luglio, si fermano per tutto agosto e riprendono il 1° settembre, scadendo il 13 settembre. Il blocco bancario, però, non va in ferie con i termini: la banca continua a trattenere.

Che cosa deve fare la banca, e cosa puoi contestarle. Ricevuto l’ordine di pagamento, l’istituto è tenuto a rendere la dichiarazione sulle somme di cui è debitore verso di te e a custodire quanto vincolato. Da quel momento si apre lo spazio di contestazione più concreto, perché nella pratica quotidiana la banca commette tre errori ricorrenti. Il primo è il blocco indiscriminato: viene congelato l’intero saldo anche quando una parte è coperta dalla franchigia dell’art. 545, comma 8, c.p.c. Il secondo è la qualificazione sbagliata degli accrediti: un bonifico con causale generica proveniente dal datore di lavoro viene trattato come versamento ordinario e non come retribuzione, con la conseguenza che la protezione salta. Il terzo è il blocco superiore al debito: il vincolo opera fino a concorrenza delle somme dovute, comprensive degli accessori, non oltre. Nessuno di questi errori si corregge da solo: la banca applica ciò che risulta dai suoi archivi, e la rettifica parte sempre da un’istanza documentata del debitore.

Attenzione anche alla dichiarazione del terzo, perché è l’atto che sposta gli equilibri. Fino a quando la banca non ha reso dichiarazione positiva e non è intervenuta l’assegnazione, restano aperte alcune strade — a partire dalla dilazione — che dopo si chiudono. È la ragione per cui, in questa materia, la tempestività non è un consiglio di stile ma un elemento tecnico della difesa.

Come si legge l’atto che hai ricevuto. Prima ancora di decidere che cosa fare, prenditi dieci minuti e cerca nel documento cinque informazioni, perché sono quelle da cui dipende tutto il resto. La prima è la data di notifica a te e la data di notifica al terzo: se non coincidono, o se la tua manca, il punto va segnalato immediatamente al difensore. La seconda è l’elenco delle cartelle poste a fondamento, con numero, anno e importo: da lì si ricostruisce se ciascuna è stata regolarmente notificata e se il credito è ancora esigibile. La terza è l’importo complessivo intimato, che comprende sanzioni, interessi e oneri di riscossione: è il tetto oltre il quale la banca non può vincolare. La quarta è l’indicazione del terzo destinatario dell’ordine, che ti dice se il Fisco ha colpito il conto, il datore di lavoro, l’ente previdenziale o un tuo cliente. La quinta è il termine assegnato al terzo per il pagamento.

Queste cinque informazioni, messe accanto all’estratto conto del giorno della notifica, sono già il novanta per cento del materiale su cui si costruisce una difesa: tutto ciò che segue è tecnica. Un errore frequente è concentrarsi sull’importo e ignorare le date, quando invece è il calendario a decidere quali rimedi restano aperti. Un secondo errore è dare per buona la regolarità delle notifiche pregresse: capita spesso che una delle cartelle indicate non sia mai stata validamente notificata, e in quel caso la contestazione riguarda la pretesa e non l’atto esecutivo, con conseguenze precise sul giudice da adire.

I rimedi disponibili, e a cosa servono davvero. Molte difese falliscono non perché i motivi fossero deboli, ma perché sono stati proposti con lo strumento sbagliato o davanti al giudice sbagliato. Questo è il quadro sintetico da tenere presente.

Rimedio Quando si usa Termine Giudice
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) vizi formali dell’atto di pignoramento e della sua notificazione 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza giudice ordinario dell’esecuzione
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contestazione del diritto di procedere per fatti successivi alla valida notifica della cartella prima della conclusione della procedura giudice ordinario
Opposizione sulla pignorabilità dei beni somme impignorabili o eccedenti i limiti di legge senza termine predeterminato, ma nell’interesse pratico va proposta subito giudice ordinario
Ricorso al giudice tributario contestazione della pretesa: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione anteriore alla cartella 60 giorni Corte di giustizia tributaria
Istanza di svincolo alla banca e all’Agente somme protette bloccate per prassi immediata procedimento stragiudiziale

A questi si affianca la richiesta di sospensione, che può accompagnare l’opposizione quando il pregiudizio è grave e imminente: è lo strumento con cui si prova a sbloccare la liquidità mentre il giudizio prosegue. La scelta tra i rimedi non è alternativa in senso rigido: spesso occorre agire su due fronti insieme, perché lo stesso pignoramento può presentare un vizio formale e una questione sulla pretesa, e Cass., Sez. Un., nn. 4845/2021 e 4846/2021 hanno chiarito che l’accoglimento del vizio formale assorbe le altre censure.


Se sei un lavoratore dipendente

La tua situazione. Hai una busta paga che arriva sempre lo stesso giorno del mese, un conto che usi per tutto — bollette, spesa, rata dell’auto — e forse un piccolo cuscinetto di risparmio lasciato lì. Il pignoramento ti arriva addosso in un giorno qualunque e la prima cosa che pensi è che ti azzereranno lo stipendio. Non è così, ma la tua protezione dipende da un dettaglio a cui non hai mai fatto caso: la data dell’accredito rispetto alla data della notifica.

Cosa cambia per te. La legge ti tratta in due modi diversi a seconda di dove il Fisco ti colpisce. Se l’Agente della riscossione pignora lo stipendio alla fonte, cioè presso il tuo datore di lavoro, si applicano gli scaglioni dell’art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000, un quinto oltre. Se invece pignora il conto, entra in gioco l’art. 545, comma 8, c.p.c.: le somme di stipendio già accreditate prima della notifica sono impignorabili fino a 1.638,72 euro, mentre lo stipendio che arriva il giorno stesso o dopo il pignoramento resta aggredibile solo nei limiti percentuali, non per intero. È una tutela forte, ma va fatta valere: la banca applica quello che risulta dai suoi archivi, e la causale di un bonifico non sempre dice con chiarezza che si tratta di retribuzione.

I numeri. Ipotesi realistica: netto mensile 1.847 euro, accreditato il 27 di ogni mese; pignoramento notificato alla banca il 4 maggio; saldo in quel momento 2.310 euro. La quota protetta è 1.638,72 euro, quindi il vincolo può colpire 671,28 euro. Lo stipendio del 27 maggio, che arriva dentro la finestra dei 60 giorni, non viene invece azzerato: essendo un accredito successivo alla notifica segue i limiti percentuali, e con un netto sotto i 2.500 euro la quota aggredibile in sede esattoriale è un decimo, cioè 184,70 euro. Se guadagni 2.740 euro netti la frazione sale a un settimo, 391,43 euro. Con 5.200 euro netti si arriva al quinto, 1.040 euro.

I rischi specifici. Il rischio numero uno non è la legge, è la prassi bancaria. Nella maggior parte dei casi la banca blocca l’intero saldo, comprese le somme che la legge dichiara impignorabili, e sarai tu a dover chiedere lo sblocco della quota protetta. Il secondo rischio è il cumulo: se hai già una trattenuta in busta paga per un altro debito e arriva anche il pignoramento del conto, rischi di subire due prelievi sulla stessa retribuzione, uno alla fonte e uno all’arrivo. Il terzo è il conto usato anche per altro: se sul tuo conto stipendio arrivano rimborsi spese, il TFR, o il bonifico di un parente, quelle somme non godono della franchigia dell’art. 545, comma 8, e vengono trattate come giacenza ordinaria.

Le mosse giuste, in ordine.

  1. Recupera la relata di notifica del pignoramento a te diretto e la data esatta. Se manca, hai in mano il vizio più forte che esista in questa materia.
  2. Chiedi alla banca l’estratto conto del periodo e la copia dell’atto ricevuto: ti serve la fotografia del saldo al momento della notifica, voce per voce.
  3. Documenta la natura retributiva degli accrediti con buste paga e causali, e chiedi formalmente lo sblocco della quota impignorabile.
  4. Verifica se hai già trattenute in corso presso il datore di lavoro, per far valere il limite complessivo.
  5. Se il debito è aggredibile solo nel merito, valuta in parallelo la rateizzazione: il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, purché il terzo non abbia ancora reso dichiarazione positiva o non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione. È una finestra stretta, e si chiude in fretta.

Quello che ti chiederanno di dimostrare. La tutela esiste, ma non è automatica: devi metterla in condizione di funzionare. Nel tuo profilo servono le buste paga degli ultimi dodici mesi, il contratto di lavoro, l’estratto conto che evidenzi la data e l’importo dell’ultimo accredito anteriore alla notifica, e la causale con cui il datore effettua il bonifico. Quest’ultimo dettaglio è più decisivo di quanto immagini: un accredito che riporta soltanto il nome della società, senza indicazione della retribuzione, viene letto come versamento ordinario e perde la franchigia. Se il tuo datore usa causali generiche, chiedi una certificazione scritta che colleghi ogni bonifico alla relativa mensilità. Serve inoltre una dichiarazione sulle trattenute già in corso in busta paga, perché è l’unico modo per far emergere un eventuale cumulo con l’aggressione sul conto. Chi arriva davanti al giudice con le buste paga e l’estratto conto in ordine ottiene lo svincolo della quota protetta in tempi molto più rapidi di chi si limita ad affermare che quei soldi erano lo stipendio.

Giurisprudenza dedicata. Sul tuo profilo pesa in modo diretto Cass., Sez. Un., ord. n. 23355/2025 (decisa nella camera di consiglio del 27 maggio 2025): chi contesta l’impignorabilità delle somme presenti sul conto solleva una questione che appartiene al giudice ordinario, non a quello tributario. Sapere a quale porta bussare è metà del risultato, perché sbagliare giudice significa perdere mesi.


Se sei un pensionato

La tua situazione. Vivi di un assegno che arriva il primo giorno bancabile del mese e che è, quasi sempre, l’unica entrata. Il conto ti serve per pagare l’affitto o le utenze e per tenere da parte qualcosa per le spese mediche. Quando la banca ti dice che il conto è bloccato, la paura non è di perdere una quota: è di non riuscire ad arrivare a fine mese.

Cosa cambia per te. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma proteggono l’assegno, non l’accumulo. Se il pignoramento colpisce l’INPS, cioè l’ente che eroga la pensione, opera il minimo vitale dell’art. 545, comma 7, c.p.c.: nel 2026 sono impignorabili 1.092,48 euro (il doppio dell’assegno sociale), con un pavimento assoluto di 1.000 euro, e solo la parte eccedente può essere aggredita, di regola nel limite di un quinto. Se invece il pignoramento colpisce il conto su cui la pensione è già stata accreditata, la soglia è più alta: 1.638,72 euro di somme già presenti sul conto restano fuori dalla portata del creditore, e se il tuo saldo è interamente composto dalla pensione accreditata prima della notifica e sta sotto quella cifra, non c’è nulla da pignorare.

I numeri. Pensione netta 1.183 euro, accreditata il 1° del mese; pignoramento notificato il 9; saldo 1.412 euro. Essendo 1.412 inferiore a 1.638,72, l’intero importo rientra nella fascia protetta. Cambia tutto se hai accumulato: con un saldo di 2.980 euro, frutto di tre mensilità messe da parte, la franchigia copre 1.638,72 euro e l’eccedenza di 1.341,28 euro resta vincolabile. Nel caso opposto, con pignoramento notificato all’INPS, la trattenuta si calcola sull’eccedenza rispetto al minimo vitale: da 1.183 euro si sottraggono 1.092,48, restano 90,52 euro, un quinto dei quali fa 18,10 euro al mese. La differenza tra i due scenari è enorme, e non dipende da te: dipende da dove il Fisco ha scelto di colpire.

I rischi specifici. Il rischio più concreto, per un pensionato, è il risparmio prudenziale: i soldi messi da parte per l’inverno o per una spesa sanitaria non sono più “pensione protetta”, sono giacenza, e oltre la soglia vengono presi. Poi c’è il rischio della prova: se sul conto affluiscono anche l’assegno di invalidità, un affitto incassato o l’aiuto di un figlio, districare quale somma sia impignorabile richiede una ricostruzione documentale che nessuna banca farà spontaneamente. Infine, molti pensionati scoprono il pignoramento in ritardo, magari perché l’atto è stato notificato a un vecchio indirizzo: e nel frattempo i 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi corrono.

Le mosse giuste, in ordine.

  1. Fai fotografare al tuo difensore il saldo del giorno esatto della notifica, distinguendo l’ultimo accredito pensionistico dal resto.
  2. Chiedi immediatamente lo svincolo della quota protetta, allegando il cedolino INPS e l’estratto conto.
  3. Verifica se sono già in corso trattenute sul cedolino: la somma delle aggressioni non può superare i limiti di legge.
  4. Se esistono prestazioni di natura assistenziale sul conto, isolale: hanno una protezione propria e non vanno confuse con la pensione.
  5. Controlla la data di notifica della cartella presupposta e la sua notificazione: nel tuo profilo i vizi di notifica sono statisticamente frequenti, per cambi di residenza o notifiche a familiari.

Quello che ti chiederanno di dimostrare. Nel tuo caso la documentazione è più semplice da reperire, ma va reperita subito: il cedolino della pensione del mese della notifica e dei due precedenti, la certificazione INPS del trattamento, l’estratto conto con l’evidenza dell’accredito, e la prova che il saldo non contiene entrate di natura diversa. Se percepisci anche un’indennità di accompagnamento, un assegno di invalidità o una prestazione assistenziale, va documentata separatamente, perché segue regole proprie e non deve essere confusa con il rateo pensionistico. Se sul conto affluisce anche il canone di un immobile locato, quella somma non gode di alcuna franchigia e va isolata contabilmente. Il documento che vale più di tutti è l’estratto conto del giorno esatto della notifica: è quello che dimostra se l’accredito pensionistico era anteriore, e dall’anteriorità dipende l’applicazione della soglia più alta.

Giurisprudenza dedicata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 12/2019, è intervenuta sull’applicazione nel tempo delle tutele sui limiti di pignorabilità introdotte nel 2015, ampliandone la portata a vantaggio dei debitori. È un precedente che vale la pena richiamare quando ti viene opposto che le regole protettive “non si applicano al tuo caso perché la procedura è vecchia”.


Se sei un lavoratore autonomo o un professionista con partita IVA

La tua situazione. Non hai una busta paga: hai fatture, incassi irregolari, un conto che a fine mese può essere pieno e a metà mese vuoto. Usi lo stesso conto per la vita privata e per l’attività, o due conti che in pratica comunicano. E hai la sensazione, giustissima, che le tutele pensate per stipendi e pensioni non ti riguardino.

Cosa cambia per te. Ti riguardano poco, ed è il dato da cui partire. La franchigia del triplo dell’assegno sociale protegge le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione: i tuoi incassi da fattura non rientrano in quella categoria e sul conto sono aggredibili per intero, fino a concorrenza del debito. In più, il tuo profilo è quello colpito in pieno dalla novità della Legge di Bilancio 2026: mettendo a disposizione dell’Agente della riscossione i dati dei corrispettivi fatturati ai tuoi clienti nei sei mesi precedenti, l’art. 1, comma 117, della L. 199/2025 rende molto più rapido individuare chi ti deve dei soldi. E se il Fisco sa chi ti deve pagare, non ha bisogno di aspettarti sul conto: può notificare l’ordine ex art. 72-bis direttamente al tuo cliente.

C’è poi l’effetto della sentenza n. 28520/2025, che sul tuo profilo è più pesante che su ogni altro: il conto in rosso il giorno della notifica non ti mette al riparo, perché il vincolo cattura gli incassi che arrivano nei sessanta giorni successivi. Chi vive di flussi, e non di giacenze, con questa lettura perde esattamente la difesa su cui aveva contato finora.

I numeri. Ipotesi: debito a ruolo 23.400 euro; pignoramento notificato alla banca il 12 marzo, quando il conto presenta un saldo negativo di 1.240 euro. Nella lettura precedente non ci sarebbe nulla da versare. Applicando la sentenza n. 28520/2025, il vincolo copre invece fino all’11 maggio: se in quella finestra incassi 6.750 euro da tre clienti, il saldo attivo che si forma — 5.510 euro, al netto del ripianamento dello scoperto — è materia per l’Agente della riscossione. Se poi due dei tuoi clienti ricevono direttamente l’ordine di pagamento sui corrispettivi ancora da saldare, quelle somme non arriveranno mai sul conto: verranno versate a monte.

I rischi specifici. Il primo è di cassa: il blocco non colpisce un margine, colpisce la liquidità operativa con cui paghi contributi, fornitori e la tua stessa IVA, innescando un secondo debito fiscale sopra il primo. Il secondo è reputazionale: un ordine di pagamento notificato al tuo miglior cliente comunica al mercato la tua situazione. Il terzo è la confusione dei piani: se sul conto entrano anche redditi di lavoro dipendente del coniuge o un accredito di natura retributiva, il rischio è che vengano trascinati nel vincolo insieme al resto.

Le mosse giuste, in ordine.

  1. Ricostruisci subito il calendario: data della cartella, data dell’intimazione se c’è, data del pignoramento, data di ogni accredito nei 60 giorni. È da questa cronologia che nasce ogni difesa.
  2. Verifica la notifica a te dell’atto: dopo l’ordinanza n. 6/2026 è il vizio più radicale contestabile.
  3. Separa fisicamente i flussi di natura diversa, e documenta quali somme non ti appartengono (acconti da girare, ritenute, somme di terzi).
  4. Valuta la dilazione prima che il terzo dichiari: il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive già avviate se non è ancora intervenuta la dichiarazione positiva del terzo o l’assegnazione.
  5. Se il debito complessivo non è sostenibile con la sola rateazione, apri il capitolo degli strumenti di regolazione della crisi: per il professionista e la ditta individuale sovraindebitati esistono percorsi che congelano le azioni esecutive. Su questo terreno la posizione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è specifica: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce dall’interno il funzionamento delle procedure che possono fermare il pignoramento.

Quello che ti chiederanno di dimostrare. Il tuo carico probatorio è il più pesante di tutti i profili, perché non hai una tutela di legge da invocare ma devi ricostruire la natura di ogni somma. Servono le fatture emesse e quelle incassate nella finestra dei sessanta giorni, i contratti con i clienti, gli estratti conto di tutti i rapporti accesi, e soprattutto la prova delle somme che transitano sul tuo conto ma non ti appartengono: l’IVA da versare, le ritenute operate, gli acconti ricevuti per conto di terzi, le anticipazioni destinate a professionisti terzi. Se usi lo stesso conto per la vita privata, servono anche le evidenze degli accrediti di natura personale. La distinzione tra ciò che è tuo e ciò che soltanto passa dal tuo conto non è ovvia per nessuno tranne che per te: se non la documenti nei primi giorni, dopo la dichiarazione del terzo diventa un esercizio quasi impossibile.

Giurisprudenza dedicata. Oltre alla sentenza n. 28520/2025, sul tuo profilo incide Cass. n. 32203/2019, che ha inquadrato il pignoramento ex art. 72-bis come esecuzione forzata speciale e ha affermato che il pagamento eseguito dal terzo in ottemperanza all’ordine estingue la procedura, rendendo superflua l’ordinanza di assegnazione: è la ragione per cui, una volta che il tuo cliente ha pagato, il margine di manovra si riduce drasticamente.


Se sei un imprenditore o amministri una società

La tua situazione. Il conto pignorato non è il tuo portafoglio: è lo strumento con cui paghi dodici stipendi il 27 del mese, i fornitori a 60 giorni e le deleghe F24. Un blocco che per un privato è un problema, per te è un rischio di continuità aziendale, con effetto domino su banche affidanti, fornitori e clienti.

Cosa cambia per te. Sul conto sociale non esiste alcuna franchigia: le tutele dell’art. 545 c.p.c. proteggono redditi di lavoro e di quiescenza di persone fisiche, non la liquidità d’impresa. Per la società il vincolo può assorbire l’intero saldo attivo fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo, e con la lettura della sentenza n. 28520/2025 continua a mordere per sessanta giorni su tutto ciò che incassi. A questo si aggiunge la leva informativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: i corrispettivi fatturati ai tuoi clienti nel semestre precedente diventano una mappa dei crediti aggredibili, e l’ordine di pagamento ex art. 72-bis può raggiungerli uno per uno.

Un punto tecnico che riguarda quasi solo te: se il terzo pignorato è un sostituto d’imposta, sulle somme pignorate opera l’obbligo di ritenuta d’acconto, con versamento all’erario della relativa quota e rimessa del residuo all’Agente della riscossione. È un dettaglio che cambia i conteggi e che va verificato nel singolo rapporto.

I numeri. Ipotesi: ruolo di 61.800 euro; pignoramento notificato il 6 aprile; saldo di conto 14.320 euro, con stipendi da pagare il 27 per 21.400 euro. Il saldo viene vincolato per intero, perché non c’è alcuna soglia protetta. Nei sessanta giorni successivi incassi 48.500 euro da clienti: nella lettura della Cassazione del 2025 anche quel flusso è coperto dal vincolo, fino a esaurimento del debito. Il risultato pratico è che, senza un intervento, il mese di maggio si apre senza cassa. Se invece la prima rata di una dilazione viene pagata prima della dichiarazione positiva della banca, le procedure esecutive già avviate si estinguono.

I rischi specifici. Il rischio dominante non è l’importo prelevato, è il tempo: sessanta giorni di cassa congelata trasformano un problema fiscale in una crisi d’impresa, e la crisi d’impresa fa scattare obblighi propri in capo all’amministratore. Ci sono poi i rischi collaterali: la revoca degli affidamenti bancari, la segnalazione interna al sistema, la responsabilità verso i dipendenti per il ritardo nelle retribuzioni, l’aggravarsi del debito tributario perché non riesci a versare le imposte correnti.

Le mosse giuste, in ordine.

  1. Quantifica in 24 ore l’esposizione reale: importo a ruolo, saldi vincolati, incassi attesi nella finestra dei sessanta giorni.
  2. Verifica i profili formali dell’atto — notifica al debitore, corretta individuazione del terzo, presupposti dell’art. 50 — e valuta l’opposizione nei termini.
  3. Apri immediatamente il canale della dilazione, con attenzione alla sequenza temporale rispetto alla dichiarazione del terzo.
  4. Metti sul tavolo, se i numeri lo richiedono, gli strumenti di composizione della crisi d’impresa, che consentono di chiedere misure protettive sul patrimonio mentre si tratta con i creditori.
  5. Coordina fisco e banca nello stesso ragionamento: rinegoziare le linee di credito senza aver stabilizzato il fronte esattoriale è un lavoro che si disfa da solo.

Quello che ti chiederanno di dimostrare. Sul fronte aziendale la documentazione serve meno a invocare franchigie — che non esistono — e più a costruire una strategia sostenibile. Occorrono una situazione contabile aggiornata alla data del pignoramento, lo scadenzario di fornitori e retribuzioni, l’elenco dei crediti verso clienti con le relative scadenze, l’estratto di ruolo completo per conoscere l’esposizione reale verso l’Agente della riscossione, e la mappa degli affidamenti bancari in essere. Se sei amministratore, serve anche la ricostruzione delle eventuali posizioni di coobbligazione personale. Questi documenti non servono solo al difensore: servono a te, perché senza una fotografia esatta della cassa nei sessanta giorni successivi al vincolo qualsiasi decisione — opporsi, rateizzare, aprire una composizione della crisi — viene presa alla cieca.

Giurisprudenza dedicata. Nel caso deciso con la sentenza n. 28520/2025 la controversia riguardava proprio una società che contestava alla banca il versamento di somme affluite dopo la notifica: la Corte ha ritenuto legittimo l’operato dell’istituto, riformando le decisioni di merito. È il precedente da conoscere prima di impostare qualsiasi trattativa con la banca.


Se sei senza lavoro, con redditi bassi o vivi di sostegni pubblici

La tua situazione. Non hai stipendio né pensione. Sul conto arrivano una prestazione di disoccupazione, un sostegno al reddito, forse un aiuto della famiglia. Il saldo è basso quasi sempre, e la tua reazione istintiva alla notizia del pignoramento è: tanto non c’è niente da prendere. Questa è, oggi, la convinzione più pericolosa in circolazione.

Cosa cambia per te. Prima di tutto la natura delle somme. Le prestazioni assistenziali con funzione di sostentamento hanno una protezione propria: il decreto istitutivo dell’Assegno di inclusione (D.L. 48/2023) qualifica espressamente il beneficio economico come sussidio di sostentamento ai sensi dell’art. 545 c.p.c., e questo è l’argomento con cui chiederne lo sblocco. Le prestazioni sostitutive della retribuzione, come l’indennità di disoccupazione, sono invece pignorabili entro limiti, secondo le regole proprie dei crediti di lavoro. La distinzione decisiva, per te, è tra sussidio assistenziale e prestazione sostitutiva del reddito: la prima gode di una tutela rafforzata, la seconda no, e la banca non applicherà da sola questa differenza.

Poi c’è il vincolo dei sessanta giorni, che nel tuo profilo produce l’effetto più subdolo. Se il conto è vuoto il giorno della notifica, la procedura non si chiude: resta appesa. Ogni somma che entra nei due mesi successivi — un lavoretto pagato con bonifico, un rimborso, un versamento di un familiare — può finire nel vincolo.

I numeri. Ipotesi: pignoramento notificato il 3 febbraio, saldo 47 euro. Il 10 febbraio ricevi 940 euro di indennità di disoccupazione, il 22 febbraio un familiare ti versa 1.300 euro per pagare l’affitto arretrato, il 15 marzo incassi 620 euro per una collaborazione occasionale. Nella finestra fino al 4 aprile transitano 2.860 euro. Sull’indennità puoi far valere i limiti propri dei crediti di natura retributiva; sui 1.300 euro del familiare non hai alcuna franchigia automatica e dovrai dimostrare, se possibile, che si tratta di somme destinate a un terzo o di natura non aggredibile; i 620 euro della collaborazione sono giacenza ordinaria. Senza un intervento tempestivo, quello che entra esce.

I rischi specifici. Il rischio maggiore è restare inerte pensando di essere protetto dalla povertà: il conto a zero non chiude la procedura, la sospende in attesa dei tuoi incassi. Il secondo è la commistione: quando su un unico conto arrivano sussidi, aiuti familiari e piccoli compensi, distinguere ciò che è impignorabile diventa un lavoro documentale che, se non fatto subito, diventa impossibile dopo. Il terzo è la rinuncia alla difesa per timore dei costi di giustizia: esistono strumenti, e vanno valutati prima di arrendersi.

Le mosse giuste, in ordine.

  1. Individua e documenta la natura di ogni accredito degli ultimi mesi: è la base di qualunque istanza di svincolo.
  2. Chiedi lo sblocco delle somme di natura assistenziale, richiamando la qualificazione normativa del beneficio.
  3. Verifica la notifica dell’atto e le notifiche degli atti presupposti: nel tuo profilo, cambi di domicilio e notifiche irreperibili sono frequenti.
  4. Non usare il conto come raccoglitore di somme altrui durante la finestra dei sessanta giorni: si crea confusione probatoria che poi si ritorce contro di te.
  5. Se il debito è strutturalmente insostenibile, la strada non è resistere atto per atto ma affrontarlo come sovraindebitamento: l’ordinamento prevede percorsi specifici per chi non ha capacità di rimborso, compresa l’ipotesi del debitore incapiente.

Quello che ti chiederanno di dimostrare. Nel tuo profilo la difesa è quasi tutta documentale e riguarda la qualificazione delle somme. Servono il provvedimento di concessione della prestazione, le comunicazioni dell’ente erogatore, l’estratto conto con l’indicazione della causale di ogni accredito e, se ricevi aiuti familiari, la prova della loro provenienza e della loro destinazione. Se hai svolto prestazioni occasionali, servono le ricevute. Non sottovalutare la ricostruzione dei mesi precedenti: dimostrare che il conto è alimentato in modo stabile da prestazioni di sostentamento rafforza la richiesta di svincolo molto più di una singola operazione isolata. La differenza tra un conto che il giudice legge come strumento di sostentamento e uno che legge come deposito generico si costruisce con i documenti, non con le dichiarazioni.

Giurisprudenza dedicata. Sul tuo profilo torna utile Cass., Sez. Un., ord. n. 23355/2025: la contestazione sull’impignorabilità delle somme presenti sul conto va portata davanti al giudice ordinario. Rivolgersi al giudice sbagliato, in una situazione in cui ogni mese conta, significa perdere l’unica difesa concretamente disponibile.


Se il conto è cointestato, o se sei coobbligato, erede o garante

La tua situazione. Il debito non è tuo, o non è solo tuo. Il conto è intestato anche a tua moglie, o a un genitore anziano che ti ha aggiunto per comodità. Oppure hai ereditato una posizione che non conoscevi. Ti stai chiedendo perché stiano bloccando i tuoi soldi per debiti di qualcun altro.

Cosa cambia per te. Il conto cointestato può essere pignorato, ma non per intero. Nei rapporti interni tra cointestatari opera la presunzione dell’art. 1298, comma 2, c.c.: le quote si presumono uguali, quindi con due intestatari si presume che metà del saldo appartenga al debitore. È però una presunzione relativa, superabile dimostrando che le somme provengono in tutto o in parte da chi non è debitore, e la prova si costruisce con estratti conto, buste paga, bonifici e documenti sulla provenienza del denaro. Nella prassi, molte banche bloccano cautelativamente la quota presunta del debitore e lasciano operare i titolari sul resto; altre bloccano tutto, e in quel caso l’iniziativa deve essere tua.

Se sei coobbligato la posizione è diversa e più esposta: rispondi del debito in solido, e la novità della Legge di Bilancio 2026 sui dati delle fatture riguarda espressamente anche i coobbligati, non solo l’intestatario del ruolo. Se sei erede, la responsabilità dipende dalle regole sull’accettazione dell’eredità e dalla natura del debito, e la verifica va fatta prima che il pignoramento raggiunga i tuoi conti personali.

I numeri. Conto cointestato con saldo 8.240 euro, di cui 6.900 provenienti dagli accrediti stipendio del coniuge non debitore, documentati dalle buste paga. In assenza di prova contraria il vincolo si applicherebbe su 4.120 euro, cioè la metà presunta. Ricostruendo la provenienza, la quota effettivamente riferibile al debitore scende a 1.340 euro e la differenza va svincolata. Il lavoro, come vedi, è documentale prima ancora che giuridico.

I rischi specifici. Il rischio principale è il tempo della prova: la presunzione di parità delle quote opera subito, la prova contraria arriva dopo, e nel frattempo il denaro è bloccato. C’è poi il rischio, opposto e altrettanto serio, dei movimenti “difensivi”: svuotare il conto o spostare somme a un familiare dopo aver saputo del debito espone a conseguenze proprie, ed è una strada che non va imboccata. Infine, il rischio di scoprire tardi di essere coobbligato: molte persone lo apprendono solo quando la banca blocca il conto.

Le mosse giuste, in ordine.

  1. Ricostruisci la provenienza di ogni versamento significativo degli ultimi anni sul conto cointestato.
  2. Fai valere la quota del non debitore con un’istanza documentata, senza attendere che sia la banca a proporlo.
  3. Verifica la tua effettiva posizione debitoria: coobbligazione, garanzia, successione hanno regole diverse e difese diverse.
  4. Se sei erede, esamina la posizione complessiva prima di compiere atti che possano valere come accettazione.
  5. Valuta l’opportunità di separare i conti per il futuro, dopo aver stabilizzato la situazione, e non durante la finestra del vincolo.

Quello che ti chiederanno di dimostrare. Qui la prova è tutto, ed è una prova storica. Servono gli estratti conto di un arco temporale lungo, non del solo mese della notifica, le buste paga o i cedolini del cointestatario non debitore, i documenti che spiegano l’origine di eventuali versamenti significativi — una vendita immobiliare, una successione, una liquidazione — e il contratto di apertura del conto con le condizioni di firma. Se la cointestazione è stata disposta per ragioni pratiche, per esempio per consentire a un figlio di operare sul conto di un genitore anziano, va documentata anche questa circostanza, perché incide sulla ricostruzione della titolarità effettiva. La presunzione di parità delle quote si supera con elementi gravi, precisi e concordanti, e in concreto questi elementi sono quasi sempre bancari: chi conserva gli estratti conto vince il punto, chi non li ha deve chiederli e perde tempo prezioso.

Giurisprudenza dedicata. Cass., ord. 23 gennaio 2025, n. 1643 ha ribadito che la presunzione di contitolarità paritetica delle somme sul conto cointestato non è assoluta e può essere superata anche con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, valorizzando la provenienza delle risorse. È il precedente su cui si costruisce l’istanza di svincolo della quota del cointestatario non debitore.


Tre conti pignorati, tre esiti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su importi e date coerenti con le soglie del 2026. Servono a far vedere, numeri alla mano, come lo stesso atto produca risultati diversi a seconda del profilo.

Simulazione 1 — Il dipendente. Debito a ruolo 23.400 euro. Netto mensile 1.847 euro, accreditato il 27. Pignoramento ex art. 72-bis notificato alla banca il 4 maggio e al debitore il 5 maggio. Saldo al 4 maggio: 2.310 euro, di cui 1.847 provenienti dall’accredito stipendio del 27 aprile. Applicando l’art. 545, comma 8, c.p.c., la franchigia protegge 1.638,72 euro; il vincolo può quindi colpire 671,28 euro. Lo stipendio accreditato il 27 maggio, dentro la finestra dei sessanta giorni, non viene assorbito per intero: segue i limiti percentuali e, con netto inferiore a 2.500 euro, la quota esattoriale è un decimo, cioè 184,70 euro. Esito al termine dei sessanta giorni: circa 856 euro recuperati, debito residuo intorno a 22.544 euro, procedura destinata a ripetersi. Variante: se la notifica al debitore fosse mancata del tutto, l’intera procedura sarebbe attaccabile alla radice secondo l’ordinanza n. 6/2026.

Simulazione 2 — Il pensionato. Stesso debito. Pensione netta 1.183 euro, accreditata il 1° del mese. Pignoramento notificato il 9 marzo. Saldo: 1.412 euro, interamente riconducibile all’accredito pensionistico anteriore. Poiché 1.412 è inferiore a 1.638,72, non c’è materia pignorabile e la richiesta corretta è lo svincolo integrale. Variante realistica: se il saldo fosse 2.980 euro perché sono state accantonate tre mensilità, la franchigia coprirebbe 1.638,72 euro e resterebbero vincolabili 1.341,28 euro. Ulteriore variante: se l’Agente avesse pignorato presso l’INPS anziché in banca, la trattenuta mensile sarebbe stata di 18,10 euro, cioè un quinto dell’eccedenza rispetto al minimo vitale di 1.092,48 euro. Lo stesso debitore, con lo stesso reddito, subisce conseguenze incomparabili a seconda della scelta dell’Agente.

Simulazione 3 — L’autonomo. Stesso debito di 23.400 euro. Professionista con conto in rosso di 1.240 euro alla data di notifica del 12 marzo. Prima della sentenza n. 28520/2025 la vicenda si sarebbe chiusa con una dichiarazione negativa della banca. Applicando la lettura della Cassazione, il vincolo resta operativo fino all’11 maggio: gli incassi di 6.750 euro provenienti da tre clienti generano un saldo attivo di 5.510 euro, integralmente aggredibile perché non si tratta di somme di natura retributiva. Se, in parallelo, l’Agente utilizza i dati dei corrispettivi fatturati per notificare l’ordine di pagamento a due clienti che devono ancora saldare 9.100 euro, quelle somme vengono intercettate a monte. Esito potenziale nella finestra: oltre 14.600 euro recuperati in due mesi, contro gli 856 euro del dipendente.

Come vanno lette queste tre simulazioni. Il debito di partenza è volutamente identico nei tre casi: 23.400 euro. Cambia soltanto la composizione del saldo e la natura delle entrate. Eppure, nella stessa finestra di sessanta giorni, il dipendente vede uscire poco più di 850 euro, il pensionato in un caso non perde nulla e nell’altro perde 1.341,28 euro, l’autonomo può arrivare a oltre 14.600 euro. Il fattore che determina l’esito non è quanto devi, ma da dove arrivano i tuoi soldi e quando arrivano rispetto alla notifica. Ne discende una conseguenza operativa: prima di chiedersi se opporsi, occorre calcolare quanto quella specifica procedura può realisticamente sottrarre, perché la risposta orienta tutta la strategia. Per il pensionato dell’esempio la partita si gioca su un’istanza di svincolo ben documentata; per l’autonomo, su una decisione rapida tra dilazione e strumenti di regolazione della crisi, da prendere prima che i clienti ricevano l’ordine di pagamento.

Tre profili, un solo istituto giuridico, esiti che differiscono di un ordine di grandezza. È la ragione per cui una guida generica sul pignoramento del conto corrente serve a poco: quello che conta è come sono fatti i tuoi soldi.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà quasi nessuno sta dentro una sola casella. Ecco le combinazioni più frequenti e come si comportano le regole quando si sovrappongono.

Dipendente con partita IVA accessoria. Sul tuo conto convivono la retribuzione, protetta dalla franchigia dell’art. 545, comma 8, e gli incassi da fattura, che franchigia non hanno. La regola non si applica al conto ma alle somme: dovrai dimostrare quale parte del saldo ha natura retributiva. In pratica, se non tieni separati i flussi, rischi che la protezione si diluisca nella confusione contabile. È anche il profilo su cui la novità della Legge di Bilancio 2026 può mordere due volte: trattenuta sullo stipendio presso il datore e ordine di pagamento ai clienti della partita IVA.

Pensionato che continua a lavorare. Il cedolino INPS e il compenso da lavoro seguono discipline distinte, con soglie diverse. Il cumulo delle aggressioni va tenuto d’occhio: la somma delle trattenute non può superare i limiti complessivi previsti dalla legge, e verificarlo è compito tuo, perché nessuno degli enti coinvolti ha visione completa della tua posizione.

Pensionato garante o coobbligato di un figlio. Qui si sommano due fragilità: sei protetto in quanto pensionato sulle somme di pensione, ma sei esposto in quanto coobbligato per l’intero debito, e la novità sui dati delle fatture riguarda espressamente anche i coobbligati. Se il conto è cointestato con il figlio debitore, si aggiunge il tema della quota presunta.

Imprenditore individuale con conto unico. È la situazione più delicata, perché la ditta individuale non ha soggettività distinta: il conto personale è anche il conto dell’attività. Non c’è una franchigia sulla parte “aziendale” e non c’è separazione patrimoniale che tenga. In compenso, la ditta individuale in stato di sovraindebitamento può accedere agli strumenti di regolazione della crisi previsti per i soggetti non fallibili, che rappresentano spesso l’unica risposta strutturale.

Disoccupato con conto cointestato al coniuge che lavora. Le due regole si combinano: sulla metà presunta riferibile a te operano le tutele legate alla natura assistenziale o sostitutiva del reddito degli accrediti; sulla parte del coniuge opera la prova della provenienza. Il lavoro difensivo è quasi interamente documentale e va fatto nei primissimi giorni.

Erede di un debitore con conto cointestato. Prima di discutere di soglie e franchigie occorre chiarire se e in quale misura rispondi del debito. Agire sul conto senza aver definito la posizione successoria significa costruire una difesa su fondamenta incerte.

Dipendente appena licenziato. È una delle situazioni peggiori dal punto di vista dei numeri, e quasi nessuno se lo aspetta. Nel mese della cessazione sul conto affluiscono insieme l’ultima retribuzione, il rateo di tredicesima, le ferie non godute e il trattamento di fine rapporto: un saldo che può superare di molto la franchigia di 1.638,72 euro, proprio nel momento in cui quelle somme dovranno coprire i mesi senza reddito. Le somme conservano natura di crediti di lavoro, ma la franchigia sull’accredito anteriore resta ancorata a quel valore. Nei mesi successivi la NASpI segue le regole delle prestazioni sostitutive della retribuzione. Il consiglio operativo, in questo profilo, è di non lasciare che tutto confluisca su un unico conto già esposto a un pignoramento noto, e di documentare da subito la composizione di ogni voce.

Professionista che è anche amministratore o socio di una società. Qui i fronti sono due e vanno tenuti separati nella testa prima ancora che nei conti. Il conto personale segue le regole del profilo autonomo; il conto della società segue quelle del profilo impresa, senza franchigie. Il punto delicato è la coobbligazione: a seconda del tipo societario e della posizione ricoperta puoi rispondere personalmente di debiti sociali, e in quel caso la novità della Legge di Bilancio 2026 sui dati delle fatture ti riguarda due volte, come debitore in proprio e come coobbligato. Chiarire l’esatta posizione debitoria personale è il primo atto da compiere, prima di impostare qualunque difesa sul conto.

Il principio che tiene insieme tutti i casi misti è uno solo: le tutele non si attaccano al conto, si attaccano alle singole somme e alla loro origine, e chi non è in grado di documentare l’origine perde la tutela anche quando la legge gliela riconosce.


Il confronto tra profili

La tabella riassume, in orizzontale, gli elementi che cambiano davvero da un profilo all’altro. Va letta insieme alle sezioni: le soglie indicate sono quelle del 2026, calcolate sull’assegno sociale di 546,24 euro mensili.

Aspetto Dipendente Pensionato Autonomo / professionista Imprenditore / società Senza reddito o con sostegni Cointestatario / coobbligato
Franchigia su somme già accreditate 1.638,72 € 1.638,72 € nessuna sugli incassi da fattura nessuna solo per somme di natura protetta metà presunta del saldo
Limite sugli accrediti successivi 1/10, 1/7 o 1/5 secondo lo scaglione 1/5 dell’eccedenza sul minimo vitale nessun limite di quota nessun limite di quota limiti dei crediti retributivi per le prestazioni sostitutive secondo la natura delle somme del debitore
Pignoramento alternativo alla fonte sì, presso il datore (art. 72-ter) sì, presso l’INPS (art. 545, c. 7) sì, presso i clienti (art. 72-bis) sì, presso i clienti (art. 72-bis) sì, presso l’ente erogatore dipende dal profilo del debitore
Impatto della novità 2026 sulle fatture indiretto nullo molto alto molto alto nullo alto se coobbligato
Rischio principale blocco dell’intero saldo per prassi bancaria erosione dei risparmi accumulati intercettazione dei crediti a monte crisi di liquidità e continuità inerzia davanti al conto vuoto tempo necessario alla prova contraria
Leva difensiva più efficace prova documentale della natura retributiva prova dell’accredito anteriore e della soglia tempestività sulla dilazione e strumenti di crisi misure protettive e composizione della crisi qualificazione assistenziale delle somme prova della provenienza dei fondi

Leggendo la tabella per colonne emerge il dato che riassume l’intera guida: i profili con reddito da lavoro o da pensione hanno tutele di legge che vanno soltanto attivate, mentre i profili che vivono di flussi non hanno tutele da invocare e devono giocare sul tempo e sulla scelta dello strumento. Per un pensionato la difesa più efficace è quasi sempre un’istanza di svincolo ben documentata; per un professionista o un’impresa la stessa istanza non serve a nulla, e la partita si decide sulla rapidità con cui si interviene sulla causa del debito. Leggendo invece per righe si nota che l’unico elemento davvero comune a tutti è la verifica della notifica: è il controllo che vale per chiunque, indipendentemente dal reddito.


Le domande trasversali

Il pignoramento si estingue se il conto è vuoto? No. Questa è la convinzione che la sentenza n. 28520/2025 ha smontato: il vincolo si estende alle somme che affluiscono nei sessanta giorni successivi alla notifica. Se il terzo non paga in quel termine, il vincolo speciale perde efficacia e l’Agente deve procedere con un pignoramento ordinario, davanti al giudice dell’esecuzione.

A quale giudice devo rivolgermi? Dipende da cosa contesti, ed è la domanda su cui si perdono più cause. Se contesti la validità della pretesa tributaria — mancata notifica della cartella, prescrizione maturata prima di quella notifica — la giurisdizione è del giudice tributario, come confermato da Cass., Sez. Un., ord. n. 2098 del 29 gennaio 2025. Se contesti fatti successivi alla valida notifica della cartella, o l’impignorabilità delle somme, o vizi formali dell’atto esecutivo, la giurisdizione è del giudice ordinario. La linea di confine, tracciata da Cass., Sez. Un., n. 34447 del 24 dicembre 2019, resta la notifica della cartella.

Cosa succede se cambio profilo durante la procedura? È più frequente di quanto sembri: perdi il lavoro mentre è in corso una trattenuta, o vai in pensione, o chiudi la partita IVA. Le regole non si cristallizzano: si applicano quelle del momento in cui la somma matura. Un accredito di NASpI dopo un licenziamento non segue le regole dello stipendio che percepivi prima. Ogni cambio di stato va comunicato e documentato, perché nessun sistema lo rileva automaticamente.

La rateizzazione ferma il pignoramento in corso? Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, a condizione che il terzo non abbia ancora reso dichiarazione positiva o non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. È una finestra temporale, non un diritto perpetuo: la tempistica è tutto.

Che cosa succede alle domiciliazioni e agli addebiti automatici? È una conseguenza pratica che nessuno spiega e che crea danni collaterali seri. Durante il blocco, gli addebiti ricorrenti — rata del mutuo, utenze, premi assicurativi — possono essere respinti per incapienza, generando insoluti, more e segnalazioni che nulla hanno a che vedere con il debito fiscale. Nei profili con reddito protetto il paradosso è evidente: le somme sarebbero impignorabili, ma finché non ottieni lo svincolo non sono neppure utilizzabili. Per questo l’istanza di svincolo della quota protetta va presentata nei primissimi giorni e non alla fine del percorso, e conviene avvisare per tempo i creditori delle domiciliazioni più critiche, così da evitare che a un problema se ne sommino altri tre.

Il pignoramento può ripetersi? Sì, e va messo in conto. Il vincolo speciale opera fino a concorrenza del debito e, quando la somma recuperata non lo estingue, nulla impedisce all’Agente della riscossione di notificare un nuovo ordine di pagamento in un momento successivo, aprendo una nuova finestra. Per i profili con entrate regolari — dipendenti e pensionati — questo significa che il problema non si chiude con il primo prelievo: senza un intervento sulla causa, la procedura torna. È esattamente la ragione per cui la difesa puramente reattiva, atto per atto, raramente basta, e va affiancata da una decisione strutturale sul debito.

Serve aprire un altro conto? Aprire un nuovo rapporto bancario non è vietato, ma non ti protegge. L’Agente della riscossione accede all’Anagrafe dei rapporti finanziari e può conoscere l’esistenza di conti, depositi e altri rapporti intestati al debitore; un conto nuovo è visibile come il precedente. Se poi il trasferimento delle somme avviene con l’intento di sottrarle all’esecuzione, il rimedio si trasforma in un rischio ulteriore. Diverso è il discorso, del tutto legittimo, della separazione ordinata dei flussi — per esempio distinguere in modo stabile il conto dell’attività da quello personale — che però va impostata come scelta organizzativa, non come reazione a un pignoramento già notificato.

Posso spostare i soldi prima che la banca li blocchi? No, ed è una domanda a cui rispondiamo sempre allo stesso modo. Gli atti dispositivi compiuti per sottrarre somme all’esecuzione espongono a conseguenze proprie, sul piano civile e non solo, e trasformano un problema gestibile in un problema più grave. La strada corretta è documentare ciò che è impignorabile e agire nei termini.


La giurisprudenza profilo per profilo

I riferimenti che seguono sono ordinati per profilo di riferimento, con gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui contano su questo tema. Una premessa di metodo: in materia di pignoramento esattoriale del conto corrente la giurisprudenza non serve a “citare sentenze” ma a stabilire due cose molto concrete, cioè quale rimedio proporre e davanti a quale giudice. Le pronunce delle Sezioni Unite delimitano il confine tra giudice tributario e giudice ordinario e vanno lette prima di scrivere l’atto; quelle delle sezioni semplici definiscono il perimetro sostanziale del vincolo e dei suoi presupposti. Le decisioni di merito, infine, mostrano come quei principi vengono applicati in concreto, che è spesso l’informazione più utile per stimare i tempi.

Per chiunque riceva l’atto

Cass., Sez. Tributaria, ord. n. 6/2026. Il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis notificato al solo terzo, e non anche al debitore esecutato, non è affetto da nullità sanabile ma è giuridicamente inesistente, perché manca l’ingiunzione al debitore richiesta dall’art. 492 c.p.c.; il vizio non si sana neppure con la successiva conoscenza dell’atto. È il precedente più forte disponibile oggi in difesa, e impone di verificare per prima cosa la relata di notifica.

Cass., Sez. III civ., sent. 27 ottobre 2025, n. 28520. Nel pignoramento speciale esattoriale avente a oggetto il saldo attivo di un conto corrente, l’obbligo del terzo non si esaurisce nella fotografia del saldo alla notifica: il vincolo copre anche le somme maturate nei sessanta giorni successivi. Ha riscritto la percezione del “conto vuoto” e riguarda tutti i profili, ma pesa soprattutto su autonomi e imprese.

Cass. civ., 19 maggio 2022, n. 16236. Qualifica l’ordine di pagamento ex art. 72-bis nella sua natura di atto della procedura esecutiva speciale. Serve a inquadrare correttamente il rimedio da esperire, perché rimedio sbagliato significa difesa inutile.

Cass. n. 32203/2019. Il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis si colloca nell’ambito dell’esecuzione forzata tributaria come procedura speciale, e il pagamento eseguito dal terzo in ottemperanza all’ordine estingue l’esecuzione, rendendo non necessaria l’ordinanza di assegnazione. Spiega perché, dopo il versamento del terzo, lo spazio difensivo si restringe.

Per chi contesta la giurisdizione

Cass., Sez. Un., ord. 29 gennaio 2025, n. 2098. Appartiene al giudice tributario la controversia sul pignoramento ex art. 72-bis quando il contribuente contesta la validità sostanziale della pretesa, ad esempio per omessa notifica degli atti presupposti o per prescrizione maturata prima della notifica della cartella; restano al giudice ordinario le questioni formali dell’atto esecutivo.

Cass., Sez. Un., ord. n. 23355/2025 (camera di consiglio 27 maggio 2025). Chi contesta l’impignorabilità delle somme presenti sul conto corrente solleva una questione relativa alle modalità dell’esecuzione, devoluta al giudice ordinario. È il riferimento operativo per dipendenti, pensionati e percettori di sostegni.

Cass., Sez. Un., n. 34447 del 24 dicembre 2019. Ai fini del riparto di giurisdizione la linea di confine è la notifica della cartella di pagamento: i fatti estintivi o modificativi successivi appartengono al giudice ordinario.

Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822. Quando il pignoramento presso terzi non è preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, esso costituisce il primo atto con cui la pretesa erariale si manifesta e va impugnato davanti al giudice tributario.

Cass., Sez. Un., nn. 4845/2021 e 4846/2021. In presenza di contestazioni plurime, che riguardino sia vizi formali del pignoramento sia la mancata notifica del titolo presupposto, l’accoglimento del vizio formale assorbe le altre censure. Ha ricadute pratiche sull’ordine con cui i motivi vanno impostati.

Per il conto cointestato e i terzi coinvolti

Cass., ord. 23 gennaio 2025, n. 1643. La presunzione di contitolarità paritetica delle somme depositate su conto cointestato ha natura relativa e può essere superata con prova contraria, anche presuntiva, purché grave, precisa e concordante, valorizzando la provenienza delle risorse.

Cass., 29 aprile 1999, n. 4327. Nei rapporti interni fra cointestatari opera l’art. 1298, comma 2, c.c., con presunzione di uguaglianza delle quote salvo diversa risultanza. È il fondamento normativo su cui poggia tutta la difesa del cointestatario non debitore.

Cass., ord. 16 ottobre 2017, n. 24328. Chiarisce la distribuzione dell’onere probatorio in materia di somme depositate e restituzione, tema che si riflette direttamente sulla prova della titolarità effettiva delle giacenze.

Per gli aspetti processuali dell’opposizione

Cass., Sez. III civ., ord. 3 novembre 2025, n. 29062. L’interpretazione del titolo esecutivo, diretta a determinarne l’esatta portata precettiva, spetta al giudice dell’esecuzione o al giudice dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., senza poter superare il tenore letterale del comando.

Cass. civ. n. 28984/2025. In tema di pignoramento presso terzi avente a oggetto un credito già azionato in sede esecutiva, riconosce al terzo pignorato margini di reazione una volta intervenuta l’ordinanza di assegnazione. Interessa soprattutto le situazioni in cui più procedure si accavallano sullo stesso credito.

Corte costituzionale, sent. n. 12/2019. È intervenuta sull’ambito temporale di applicazione delle tutele in materia di limiti di pignorabilità introdotte nel 2015, estendendone la portata a beneficio dei debitori.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, sent. n. 63/2025 (udienza 16 giugno 2025). Nel dichiarare il difetto di giurisdizione tributaria in un caso di impugnazione del pignoramento, richiama i principi di legittimità sulla natura dell’esecuzione esattoriale. È un esempio di merito recente utile a capire come i giudici applicano concretamente il riparto.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, gli interventi che lo Studio esegue su un pignoramento esattoriale del conto corrente, declinati per profilo dove la differenza conta.

  1. Ricostruiamo la cronologia dell’atto: acquisiamo cartella, eventuale intimazione, pignoramento e relate, e verifichiamo il rispetto dei sessanta giorni dell’art. 50 e l’eventuale decorso dell’anno che impone una nuova intimazione.
  2. Confrontiamo le relate di notifica, in particolare quella diretta al debitore: dopo l’ordinanza n. 6/2026 è il controllo da cui dipende la sorte dell’intera procedura.
  3. Fotografiamo il saldo alla data della notifica voce per voce, distinguendo accrediti retributivi, pensionistici, assistenziali e giacenze ordinarie, e quantifichiamo la quota realmente aggredibile.
  4. Per i dipendenti ricalcoliamo la franchigia dell’art. 545, comma 8, e gli scaglioni dell’art. 72-ter, verificando l’assenza di duplicazioni con trattenute già in corso presso il datore di lavoro.
  5. Per i pensionati isoliamo l’ultimo accredito INPS, confrontiamo la soglia applicabile e predisponiamo l’istanza di svincolo delle somme protette allegando cedolini ed estratti conto.
  6. Per gli autonomi ricostruiamo i flussi dei sessanta giorni e i rapporti con i clienti esposti all’ordine di pagamento diretto, valutando l’impatto della novità introdotta dall’art. 1, comma 117, della L. 199/2025.
  7. Per le imprese quantifichiamo l’effetto del vincolo sulla cassa, verifichiamo la posizione del terzo sostituto d’imposta e impostiamo, dove ricorrono i presupposti, la richiesta di misure protettive.
  8. Per i conti cointestati costruiamo la prova contraria alla presunzione di parità delle quote, documentando la provenienza dei fondi.
  9. Redigiamo e depositiamo l’opposizione nel termine e davanti al giudice corretto, calibrando i motivi secondo il riparto di giurisdizione consolidato.
  10. Valutiamo l’alternativa strutturale: dilazione con attenzione alla sequenza rispetto alla dichiarazione del terzo, oppure strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento quando il debito non è sostenibile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesa in particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: il pignoramento esattoriale del conto vive di questioni — inesistenza per omessa notifica, riparto di giurisdizione, perimetro dell’impignorabilità — che si decidono definitivamente in sede di legittimità, e affrontarle sapendo fin dal primo atto come si scrive un ricorso per cassazione cambia il modo in cui si imposta la difesa nei gradi precedenti. Quando invece il conto pignorato è il sintomo di una situazione debitoria complessiva, entrano in campo le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, e per le imprese quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e senza passaggi di mano: è ciò che consente di non contraddirsi tra un’istanza di svincolo, un’opposizione e un eventuale ricorso. E lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché su un pignoramento esattoriale la ricostruzione contabile dei flussi e la strategia processuale non possono essere due mestieri separati.


Il primo passo è capire chi sei, il secondo è muoverti secondo le tue regole

Se sei arrivato fin qui hai capito il punto centrale di questa guida: la domanda giusta non è “quanto mi possono pignorare”, ma “che tipo di somme ho sul conto e da dove arrivano”, perché è da lì che discendono la tutela applicabile, il termine da rispettare e il giudice da adire. Il pensionato che dimostra l’accredito anteriore e il professionista che intercetta la finestra dei sessanta giorni non stanno usando la stessa difesa, e usare quella dell’altro significa non difendersi affatto.

Su questa materia lo Studio Monardo è attrezzato per ragioni verificabili, non per formule generiche: il pignoramento del conto da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione si decide su questioni di notifica, di giurisdizione e di impignorabilità che approdano regolarmente in Cassazione, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, in grado di tenere la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado; è materia in cui la banca e il Fisco stanno nello stesso fascicolo, ed è per questo che lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario lavora sul caso in modo unitario; ed è materia che spesso rivela un sovraindebitamento più ampio, terreno su cui pesano l’iscrizione negli elenchi ministeriali come Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC, oltre all’abilitazione di Esperto Negoziatore per chi ha un’impresa da salvare. Non promettiamo esiti: analizziamo l’atto, verifichiamo i termini e costruiamo la strategia più solida che i tuoi documenti consentono.

📩 Il vincolo sul conto lavora contro di te ogni giorno che passa, e i termini per opporsi si contano in giorni, non in mesi: mettiti in contatto con lo Studio adesso, tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.


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