La notizia in sintesi
- Agenzia delle Entrate-Riscossione amplia gradualmente le rate per debiti fino a 120mila euro.
- Dal 1° gennaio 2027 il piano semplificato potrà raggiungere 96 rate mensili.
- Per 120 rate o debiti superiori a 120mila euro servirà documentare la difficoltà.
- La decadenza scatta dopo otto rate non pagate, anche non consecutive.
Rateizzazione AdER: cosa cambia dal 2027
La riforma della riscossione affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione modifica le regole per dilazionare i debiti iscritti a ruolo: dal 1° gennaio 2027, contribuenti e imprese con cartelle fino a 120.000 euro potranno chiedere fino a 96 rate mensili, pari a otto anni, dichiarando una temporanea difficoltà economica.
La novità deriva dal Decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, attuativo della legge delega fiscale n. 111/2023, e riguarda le domande di rateizzazione presentate secondo le nuove scansioni temporali previste dal legislatore. L’obiettivo è rendere più graduale il rientro dei debiti, senza trasformare la dilazione in uno sconto sulle somme dovute.
Per il piano ordinario fino a 96 rate non sarà necessario allegare Isee, bilanci o altra documentazione economico-finanziaria. Il contribuente dovrà dichiarare la propria situazione di temporanea difficoltà e presentare la richiesta attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La riforma distingue però il percorso semplificato da quello documentato, previsto per chi domanda tempi più lunghi o ha carichi superiori alla soglia di 120.000 euro. La differenza incide sia sui documenti richiesti sia sulle conseguenze di un eventuale mancato pagamento delle rate.
Scadenze, requisiti e tutela durante il piano
Prima della riforma, per debiti fino a 120.000 euro il piano ordinario aveva un limite di 72 rate mensili, equivalenti a sei anni. Il Decreto legislativo n. 110/2024 ha introdotto una crescita progressiva della durata massima, legata al momento in cui viene inviata l’istanza.
Nel biennio 2025-2026 il tetto è salito a 84 rate, cioè sette anni. Per le domande dal 1° gennaio 2027 al 2028, la durata ordinaria sale invece a 96 rate. Dal 1° gennaio 2029 il sistema arriverà a regime con 108 rate mensili, pari a nove anni.
Dal 2027, il piano semplificato fino a 96 rate sarà accessibile per debiti complessivi iscritti a ruolo non oltre 120.000 euro. Non è previsto un importo minimo del debito per fare domanda, ma ciascuna rata mensile non potrà essere inferiore a 50 euro.
Il piano fino a 120 rate mensili, pari a dieci anni, richiederà invece una grave e comprovata difficoltà economica. Lo stesso obbligo documentale opera quando il debito iscritto a ruolo supera 120.000 euro, anche se il contribuente non richiede necessariamente l’intera durata decennale.
Per persone fisiche e ditte individuali in regimi semplificati, la prova della difficoltà passa dal modello Isee in corso di validità. Per società di capitali, enti e imprese in contabilità ordinaria occorre trasmettere la situazione patrimoniale e finanziaria, sulla quale vengono valutati indice di liquidità e indice Alfa.
L’indice di liquidità mette in rapporto le liquidità immediate e differite con le passività a breve termine. L’indice Alfa rapporta invece il debito complessivo al valore della produzione o al fatturato: sono i parametri indicati per valutare le richieste documentate.
La rateizzazione ordinaria non coincide con la rottamazione delle cartelle. Nella dilazione si versa l’intero importo iscritto a ruolo, oltre agli interessi di dilazione; le definizioni agevolate, quando previste da specifiche norme e finestre temporali, possono azzerare sanzioni amministrative, interessi di mora e aggi di riscossione.
Un’altra differenza riguarda il calendario dei pagamenti. La Rottamazione-quater, richiamata come esempio, prevedeva 18 rate in cinque anni, mentre la rateizzazione ordinaria può arrivare a dieci anni nei casi documentati. La richiesta di dilazione resta inoltre disponibile per le cartelle non decadute, diversamente dalle misure agevolate legate a interventi normativi specifici.
La tutela scatta dopo l’accoglimento della domanda da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il pagamento della prima rata. In questa fase non possono essere avviate nuove procedure esecutive, come pignoramenti di conto corrente o stipendio, né nuove ipoteche o fermi amministrativi.
Il contribuente in regola con il piano non risulta inadempiente nelle verifiche delle Pubbliche Amministrazioni previste dall’articolo 48-bis del Dpr 602/73, svolte prima di erogare pagamenti per forniture o prestazioni. Per imprese e lavoratori autonomi, la regolarità del piano consente anche il rilascio del Durc.
Il rischio della decadenza e gli effetti
La maggiore durata non elimina l’obbligo di rispettare le scadenze. Per i piani disciplinati dalla riforma, la decadenza interviene con il mancato pagamento di otto rate mensili, anche non consecutive: una soglia più ampia rispetto ai meccanismi più rigidi delle definizioni agevolate.
Quando il piano decade, l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può quindi riprendere o avviare azioni cautelari ed esecutive, compresi pignoramenti presso terzi, fermi amministrativi sui veicoli e ipoteche.
Per gli stessi carichi non è prevista la riammissione automatica alla dilazione concessa dopo l’entrata in vigore della riforma. Il contribuente potrà tornare al piano soltanto saldando integralmente tutte le rate scadute e rimaste non pagate.
Il dato più rilevante è quindi l’equilibrio tra accesso semplificato e responsabilità nel mantenimento del piano. Dal 2027 la dichiarazione di temporanea difficoltà basterà per arrivare a otto anni, ma il beneficio conserva effetti concreti solo con pagamenti regolari.
FAQ
Da quando sono previste 96 rate?
Dal 1° gennaio 2027 le richieste per debiti fino a 120.000 euro potranno ottenere fino a 96 rate mensili, ossia otto anni.
Serve l’Isee per 96 rate?
L’autodichiarazione di temporanea difficoltà economica sarà sufficiente per il piano semplificato fino a 96 rate, senza allegare Isee o documenti contabili.
Qual è la rata minima mensile?
L’importo della singola rata non può essere inferiore a 50 euro, indipendentemente dall’ammontare del debito iscritto a ruolo.
Quando si perdono i benefici del piano?
Otto rate mensili non pagate, anche non consecutive, comportano la decadenza e rendono immediatamente esigibile l’intero debito residuo.
Quali fonti sono state utilizzate?
Le informazioni derivano da una verifica redazionale con supervisione umana, basata sull’analisi delle fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.
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