Domanda – Ho realizzato un intervento di
Superbonus e oggi, anche seguendo le indicazioni spesso pubblicate
su questo portale, mi sono deciso a predisporre quello che avete
più volte definito un “fascicolo predifensivo”,
iniziando quindi a raccogliere tutta la documentazione che potrebbe
risultare utile in caso di futuri controlli fiscali.
Sono partito dai documenti più facilmente reperibili, come
contratti d’appalto e fatture, mentre per la documentazione
progettuale, contabile e asseverativa, che in parte dovrò acquisire
anche mediante accesso agli atti, intendo farmi assistere da un
consulente esperto.
Esaminando le fatture mi è però saltato agli occhi un dato che
mi preoccupa: l’elevata incidenza delle opere preparatorie rispetto
ai lavori veri e propri. A fronte di un appalto complessivo di
circa 400.000 euro, infatti, quasi 200.000 euro sembrerebbero
riferibili a cantierizzazione, ponteggi, baracche, recinzioni e
opere analoghe.
Esiste una percentuale massima entro la quale queste spese
possono essere considerate ammissibili al Superbonus? In altre
parole, può essere contestato dall’Agenzia delle Entrate il fatto
che ponteggi e opere preparatorie rappresentino, ad esempio, il 40
o il 50% del costo complessivo dell’intervento? Gradirei un parere
dell’ing. Angeli.
Esiste una percentuale massima per ponteggi e cantierizzazione nel
Superbonus?
Conviene partire dal punto che interessa maggiormente il
lettore. Non risulta esistere una disposizione normativa o un
documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca un
rapporto percentuale massimo tra il costo delle opere principali e
quello delle opere provvisionali, preparatorie o comunque
accessorie necessarie alla loro realizzazione.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E dell’8
agosto 2020, ha espressamente ricompreso tra gli altri
eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi agevolati le spese relative all’installazione dei
ponteggi e allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i
lavori. Con due precisazioni che pesano, perché tali spese sono
ammesse a condizione che l’intervento cui accedono sia stato
effettivamente realizzato e restano comunque assorbite nei limiti
di spesa previsti per ciascun intervento. Il principio, quindi, non
è quello di distinguere aprioristicamente tra opere che “rimangono”
nell’edificio e opere temporanee, ma di verificare la loro
effettiva correlazione con l’intervento agevolato.
Il punto fondamentale, però, è che l’assenza di un limite
percentuale non significa assenza di limiti.
Una spesa per ponteggi, recinzioni, apprestamenti o altre opere
provvisionali deve innanzitutto essere realmente necessaria
all’esecuzione dell’intervento e deve trovare riscontro nella
documentazione tecnica e contabile del cantiere, tenendo presente
che le voci non seguono tutte la stessa strada, perché i ponteggi
si leggono nel computo e nei noli mentre gli apprestamenti e gli
oneri della sicurezza discendono dal piano di sicurezza e
dall’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. Soprattutto, il relativo
importo deve essere giustificabile.
Ed è qui che il semplice dato percentuale perde gran parte del
proprio significato.
Pensiamo, ad esempio, a un edificio di notevoli dimensioni sul
quale debbano essere eseguiti interventi relativamente circoscritti
sulla facciata. Il costo delle lavorazioni materiali potrebbe
essere modesto, mentre potrebbe risultare necessario installare un
ponteggio esteso all’intero prospetto, mantenerlo per un certo
periodo, dotarlo delle necessarie protezioni e sostenere tutti gli
ulteriori costi connessi alla sua installazione e gestione.
In un caso del genere l’incidenza percentuale del ponteggio
potrebbe risultare molto elevata senza che ciò rappresenti, di per
sé, un’anomalia.
La situazione potrebbe essere completamente diversa per un
piccolo edificio, facilmente accessibile, sul quale vengono
eseguite opere molto rilevanti e costose. In quel caso una identica
percentuale potrebbe essere assai più difficile da spiegare.
Congruità dei costi di ponteggio tra prezzari e costi massimi
Naturalmente, soprattutto nell’ambito del Superbonus, occorre
poi considerare il tema della congruità delle spese, che per gli
interventi ormai conclusi resta il terreno principale su cui si
giocheranno le verifiche.
L’importo contabilizzato deve poter essere ricostruito
attraverso il computo metrico e la documentazione di contabilità e
deve risultare coerente con le quantità effettivamente necessarie e
con i prezzi unitari applicabili a quel determinato cantiere.
Il riferimento va calibrato con attenzione, perché il
D.M. 14 febbraio 2022 sui costi massimi
specifici si applica ai soli interventi per i quali la richiesta
del titolo edilizio, ove necessaria, sia stata presentata dopo la
sua entrata in vigore, il 15 aprile 2022. Per i cantieri avviati
prima la congruità continua a misurarsi sui massimali dell’Allegato
I del D.M. 6 agosto
2020 e sui prezzari regionali o DEI.
Sulle opere provvisionali, comunque, il quadro non cambia
nemmeno per i cantieri più recenti. La tabella dell’Allegato A
riguarda le forniture di beni ed espone valori al netto di IVA,
prestazioni professionali, opere relative all’installazione e
manodopera, mentre per le tipologie di intervento che non vi
rientrano lo stesso decreto rinvia ai prezzari. Che i ponteggi
vadano collocati fra le opere di installazione escluse dalla
tabella, insieme alle opere connesse ai costi della sicurezza, lo
hanno poi precisato le FAQ del Ministero della
transizione ecologica pubblicate sul portale ENEA il
12 aprile 2022.
Sui ponteggi, quindi, non esiste un tetto unitario
predeterminato e tutto si gioca sulla ricostruibilità della
quantità e del prezzo.
In termini molto semplici, se sono stati contabilizzati 2.000
metri quadrati di ponteggio, occorrerà poter comprendere perché ne
servissero 2.000; se il ponteggio è stato mantenuto per un
determinato periodo, dovrà esserci una ragione tecnica collegata
all’andamento dei lavori; se sono presenti particolari
apprestamenti, maggiorazioni o lavorazioni accessorie, anch’essi
dovranno trovare una spiegazione nella configurazione effettiva del
cantiere.
Congruità e capienza restano peraltro due verifiche distinte, e
vale per qualunque annualità. L’art. 3 del decreto costi massimi lo
dice apertamente, facendo salvi l’ammontare massimo delle
detrazioni concedibili e quello della spesa massima ammissibile. Un
importo di cantierizzazione anche perfettamente giustificato può
quindi non trovare spazio nel massimale dell’intervento cui accede,
perché le opere provvisionali non hanno un plafond proprio ma
consumano quello dei lavori che servono. Va aggiunto, per
completezza, che il superamento dei costi massimi non travolge
l’intera spesa, dato che in quel caso la detrazione è applicata
entro i limiti massimi ammissibili.
Durata del cantiere e noli, quando il tempo diventa un costo da
spiegare
Un ragionamento analogo deve essere fatto con riferimento alla
durata dei lavori, soprattutto quando il costo delle opere
provvisionali o dei noli dipende proprio dal tempo per il quale
essi sono rimasti in cantiere.
Anche sotto questo profilo non esiste una durata “massima”
dell’intervento, né può individuarsi una tempistica standard oltre
la quale la relativa spesa diventi automaticamente anomala. È
evidente, però, che una durata macroscopicamente sproporzionata
rispetto alla natura e all’entità delle lavorazioni eseguite può
costituire un elemento meritevole di particolare attenzione.
Si pensi, ad esempio, a un intervento di isolamento a cappotto
che avrebbe ragionevolmente richiesto alcuni mesi e che invece si è
protratto per anni, con il corrispondente incremento dei costi di
ponteggio, dei noli e degli altri apprestamenti. Nulla di
automaticamente irregolare, perché un cantiere può subire
sospensioni, ritardi o proroghe per le ragioni più diverse. Ma
quanto più la durata incide sul costo agevolato e si discosta da
quella riconducibile alle lavorazioni eseguite, tanto più diventa
importante poterne spiegare e documentare le cause.
È proprio in una prospettiva “predifensiva”, quindi, che
eventuali sospensioni dei lavori, impedimenti, varianti, difficoltà
di approvvigionamento, eventi meteorologici, interferenze con altre
lavorazioni o ulteriori circostanze che abbiano determinato il
prolungamento del cantiere dovrebbero essere ricostruiti e, ove
possibile, documentati.
Fascicolo predifensivo, i documenti da recuperare sui costi di
cantierizzazione
Nel caso prospettato, dunque, la presenza di circa 200.000 euro
di costi di cantierizzazione e opere provvisionali su un appalto di
circa 400.000 euro costituisce certamente un dato che merita
approfondimento, ma non consente, da solo, di affermare che la
spesa sia irregolare o non agevolabile.
Anzi, aver individuato oggi questa apparente anomalia è
esattamente una delle utilità di un fascicolo predisposto prima
dell’eventuale controllo.
Occorrerebbe recuperare il computo metrico estimativo, la
contabilità dei lavori e gli eventuali SAL, verificare le voci
relative a ponteggi e apprestamenti, individuare i prezzari
utilizzati, confrontare le quantità contabilizzate con le
caratteristiche geometriche dell’edificio e, soprattutto,
ricostruire quali interventi siano stati effettivamente eseguiti
servendosi di quelle opere provvisionali.
Quest’ultimo passaggio diventa il più delicato quando il
ponteggio ha servito anche lavorazioni estranee all’agevolazione,
perché in quel caso il costo va ripartito pro quota e la parte
riferibile alle opere non agevolate resta fuori dalla detrazione.
Nello stesso fascicolo andrebbero infine collocate l’asseverazione
di congruità delle spese e il quadro economico che ne costituisce
il presupposto, che sono i documenti sui quali un eventuale
controllo si appunta per primi.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere strutturista esperto in agevolazioni edilizie e perizie
tecniche
www.cristianangeli.it
© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell’editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all’articolo originale.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




