Pubblicità del gioco online: Domusbet, la Corte d’Appello conferma lo stop a bonus e messaggi promozionali


La Corte d’Appello di Catania ha respinto il ricorso presentato da Domusbet e confermato il provvedimento con cui, in primo grado, il Tribunale di Catania aveva ordinato al concessionario di gioco online di rimuovere una serie di messaggi relativi a bonus e promozioni pubblicati sul proprio sito, vietandone la reiterazione. La decisione, arrivata nell’ambito dell’azione collettiva inibitoria promossa dall’associazione dei consumatori Codici, assume particolare interesse perché fornisce dettagli circa il rapporto tra i bonus consentiti dalla disciplina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e il divieto di pubblicità del gioco previsto dal Decreto Dignità. E prende espressamente le distanze da un precedente del Tribunale di Roma favorevole a un altro operatore.

Il contenzioso era iniziato con il ricorso di Codici contro Domusbet, concessionario statale che offre giochi e scommesse attraverso il sito domusbet.it e la relativa app. L’associazione aveva contestato diverse comunicazioni relative a bonus di benvenuto, cashback, free spin e altre promozioni, sostenendo che le modalità utilizzate per presentarle avessero superato i limiti dell’informazione consentita trasformandosi in pubblicità del gioco vietata dall’articolo 9 del decreto-legge 87/2018. Il Tribunale di Catania, con decreto dell’ aprile 2026, aveva accolto l’azione e ordinato a Domusbet di rimuovere entro quindici giorni i messaggi individuati nel ricorso e di non reiterare la condotta. Aveva inoltre previsto il pagamento di 1.032 euro per ogni violazione e per ogni giorno di inadempimento. Domusbet aveva quindi portato la questione davanti alla Corte d’Appello chiedendo la revoca integrale del decreto e il riconoscimento della legittimità delle comunicazioni informative presenti sul proprio sito. In subordine aveva chiesto di circoscrivere l’inibitoria a specifici elementi grafici o testuali e di ridurre la penalità prevista in caso di inosservanza. La Corte ha ora respinto integralmente il reclamo.

Il passaggio più interessante della pronuncia riguarda il rapporto tra le regole ADM e quelle sulla pubblicità. Domusbet aveva richiamato la Determinazione direttoriale ADM del 18 marzo 2024, le Regole Tecniche e lo schema di contratto previsto per il gioco online, sottolineando che i bonus sono contemplati dalla disciplina del gioco legale. La questione posta ai giudici era quindi sostanziale: se ADM consente al concessionario di offrire bonus, la loro comunicazione sul sito può essere considerata pubblicità vietata?

La Corte risponde distinguendo nettamente i due piani. Non è vietato concedere bonus. È invece necessario verificare come vengono comunicati. «La questione – sottolineano i giudici – non riguarda la possibilità di concedere bonus, ma le forme ed i modi da utilizzare a tal fine». La disciplina ADM può dunque rendere legittima l’offerta del bonus, ma non rende automaticamente lecita qualsiasi modalità utilizzata per promuoverlo. Per rimanere nell’ambito dell’informazione consentita, la comunicazione deve rispettare i principi di continenza e trasparenza ed essere priva di enfasi promozionale. È una distinzione importante per il settore. Le Linee guida AGCOM consentono infatti agli operatori di gioco legale di fornire, nel contesto in cui viene offerto il servizio, informazioni su quote, jackpot, probabilità di vincita, puntate minime e anche eventuali bonus. Ma queste informazioni non devono trasformarsi in strumenti promozionali.

Nel caso Domusbet la Corte guarda quindi non soltanto al contenuto delle offerte, ma alla loro presentazione. Vengono richiamati colori, caratteri evidenziati e di dimensioni maggiori rispetto a quelli normalmente utilizzati per le informazioni al cliente, immagini e personaggi, oltre a bonus di benvenuto, cashback, free spin e countdown. Per i giudici questi elementi possono mettere in particolare risalto il vantaggio economico e far perdere alla comunicazione il carattere di semplice informazione. Neppure il fatto che i messaggi siano collocati direttamente sul sito Domusbet è sufficiente, secondo la Corte, a escluderne la natura promozionale. I giudici riconoscono che il sito del concessionario è un contesto particolare: l’utente vi accede volontariamente e quindi manca il cosiddetto «effetto sorpresa» tipico della pubblicità che raggiunge una persona in un ambiente estraneo al gioco. Ma anche all’interno del sito rimangono applicabili i limiti posti alla comunicazione commerciale. A fare la differenza sono il contenuto e soprattutto le modalità con cui l’offerta viene presentata.

La decisione diventa ancora più interessante quando Domusbet richiama un precedente del Tribunale di Roma del 3 marzo 2026, relativo a un analogo ricorso di Codici contro un altro operatore di giochi e scommesse online. In quel caso il Tribunale aveva escluso profili di illiceità.

La Corte d’Appello di Catania prende espressamente le distanze da quella pronuncia. Osserva che il decreto romano non è definitivo, perché impugnato, e lo definisce un precedente «assolutamente isolato nel panorama della giurisprudenza di merito nazionale». Non solo: il Collegio dichiara apertamente di non condividerne le argomentazioni. È questo uno degli aspetti nuovi rispetto alla decisione di primo grado. Il giudizio su Domusbet diventa parte di un confronto giurisprudenziale più ampio sull’applicazione del Decreto Dignità all’interno dei siti dei concessionari. Da una parte c’è la possibilità, riconosciuta dalla regolamentazione ADM, di offrire bonus e di informarne il giocatore; dall’altra resta il limite imposto alla pubblicità e alla promozione. Per la Corte di Catania le due discipline non sono in contraddizione: il bonus può essere consentito, mentre la sua comunicazione può risultare illecita quando supera la funzione informativa.

Respinta anche la censura con cui Domusbet aveva invocato la libertà di iniziativa economica, ricordando di operare legalmente in regime di concessione statale e sotto i controlli di ADM e AGCOM. Secondo la Corte, il provvedimento non impedisce alla società di esercitare l’attività né di offrire bonus: impone semplicemente che la comunicazione avvenga nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Confermata infine anche la misura di 1.032 euro per ogni violazione e per ogni giorno di mancata esecuzione dell’ordine. Il reclamo di Domusbet è stato integralmente respinto e la società è stata condannata al pagamento di ulteriori 8.500 euro di spese processuali, oltre agli accessori.

La novità della pronuncia d’appello sta dunque soprattutto nella definizione più netta del confine: ADM può consentire il bonus, ma questo non significa che ne sia consentita qualsiasi promozione. E sul fronte giurisprudenziale la Corte di Catania compie un ulteriore passo, prendendo apertamente posizione contro il diverso orientamento espresso, almeno in quel caso, dal Tribunale di Roma.


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