Testi unici in materia fiscale: quali sono e cosa prevedono
Il processo di riforma del sistema fiscale ha compiuto un passo significativo con l’attuazione dell’articolo 21 della Legge n. 111 del 2023.
In linea con questa delega, il Governo ha presentato sei atti finalizzati al riordino della legislazione tributaria attraverso la redazione di specifici Testi Unici, strumenti essenziali per conferire maggiore organicità e chiarezza a un settore normativo storicamente frammentato.
L’iter parlamentare per questi schemi di decreto legislativo si è concluso positivamente, portando alla loro definitiva approvazione.
Con la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, queste misure sono entrate formalmente in vigore, segnando il passaggio dalla fase di progettazione legislativa a quella di piena operatività.
Di seguito i dettagli dei decreti legislativi che hanno completato questo percorso di razionalizzazione normativa.
1. TU sanzioni tributarie, amministrative e penali
Questo decreto legislativo unifica le sanzioni tributarie, amministrative e penali al fine di:
- identificare e organizzare in modo preciso le norme vigenti per settori omogenei, aggiornando anche i testi unici di settore attualmente in vigore;
- coordinare le norme esistenti, anche quelle dell’Unione Europea, apportando le necessarie modifiche per migliorarne la coerenza giuridica e logica;
- abrogare espressamente le disposizioni incompatibili o superate.
Cosa comprende
Il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173) include i principi generali e le disposizioni sanzionatorie dei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 relativi alle imposte dirette, all’IVA e alla riscossione.
Esso comprende inoltre le leggi d’imposta per registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessioni governative, assicurazioni private, contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti e canone Rai, le disposizioni penali tributarie e i reati in materia di imposte sui redditi e IVA del decreto legislativo n. 74/2000.
Le norme vigenti sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, tranne che nei casi necessari. Nello specifico sono state incluse le disposizioni sulla disciplina sanzionatoria dei singoli tributi erariali. Altre disposizioni riguardanti gli accertamenti e le sanzioni sono state integrate nei rispettivi testi unici. Questo testo considera anche le modifiche apportate dalla riforma del sistema sanzionatorio approvata il 24 maggio 2024.
Correttivo 2025: ravvedimento speciale
Il correttivo approvato in via definitiva dal governo il 20 novembre 2025 integra il Decreto legislativo n. 173/2024 con l’articolo 14-bis, introducendo un ravvedimento speciale. Se i sostituti d’imposta o gli intermediari omettono ritenute/imposte sostitutive su redditi di capitale/diversi, possono sanare. La sanzione in questi casi è ridotta a un decimo del minimo, a condizione che:
- il versamento dell’importo dovuto, maggiorato di interessi legali, avvenga prima della dichiarazione;
- la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziate attività di accertamento;
- il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell’imposta.
2. Testo unico dei tributi erariali minori
Il Testo Unico che unifica i tributi erariali minori, in attuazione dell’articolo 21 della legge n. 111/2023, ha l’obiettivo di identificare le norme vigenti, organizzarle per settore di competenza, e trasfonderle senza modificarne la formulazione, salvo necessità.
Il testo (Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174) si compone di 100 articoli, ed è così suddiviso:
- Titolo I:imposte assicurazioni private e contratti vitalizi.
- Titolo II:imposta sugli intrattenimenti.
- Titolo III:imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati.
- Titolo IV:imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).
- Titolo V:imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).
- Titolo VI:abbonamento alle radioaudizioni (canone RAI).
- Titolo VII:imposta sui servizi digitali.
- Titolo VIII:tasse sulle concessioni governative.
- Titolo IX:tributi e diritti speciali.
- Titolo X:disposizioni finali e disposizioni da abrogare.
Correttivo 2025: deroga imposta RCA per la Regione Sicilia
Il correttivo del 20 novembre 2025 integra anche l’articolo 2, comma 8, del D.Lgs. n. 174/2024, introducendo una deroga specifica per la Regione Siciliana. Le disposizioni relative all’imposta sulle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile auto (esclusi i ciclomotori), che si applicano su tutto il territorio nazionale, non si applicano alla Regione Siciliana. Tale modifica rappresenta un necessario adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 97 del 2013, la quale aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di una precedente norma (art. 4, comma 2, D.L. n. 16/2012) nella parte in cui si applicava alla Regione Siciliana, conformando così il testo vigente al dettato del Giudice delle legg
3. Testo unico della Giustizia Tributaria
Il Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175 relativo al terzo Testo Unico, riguarda la giustizia tributaria. Questo testo ha carattere compilativo ed è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023.
Il testo, pubblicato in Gazzetta n. 279/2024, si compone di due parti principali:
- Parte I:riguarda l’ordinamento della giurisdizione tributaria. Ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545/1992, definendo che la funzione giurisdizionale tributaria è esercitata da magistrati tributari assunti tramite concorso pubblico e giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale.
- Parte II:è suddivisa in tre titoli e ripropone i Titoli I e II del decreto legislativo n. 546/1992, con il Titolo III che contiene le disposizioni finali e quelle abrogate, ora incluse nel nuovo testo unico.
Correttivo 2025: adeguamenti alla Corte Costituzionale
Le norme del correttivo del novemnre 2025 modificano il D.Lgs. n. 175/2024 su tre punti principali, per adeguare la normativa a recenti sentenze della Corte Costituzionale.
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Competenza territoriale (art. 48, comma 1): la competenza per le controversie contro gli enti impositori e gli agenti della riscossione rimane presso la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado nella cui circoscrizione hanno sede. Per le controversie contro i soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, la competenza passa invece alla CGT nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore, e non più quella dell’agente. Questa modifica si conforma alla sentenza della Corte Cost. n. 44/2016.
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Produzione documentale in appello (art. 112, comma 3): eliminato il divieto di depositare in appello le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere rilevanti per la legittimità della sottoscrizione degli atti in ottemperanza alla sentenza Corte Cost. n. 36/2025.
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Abrogazione (art. 130, comma 1): viene abrogata la disposizione che abrogava il comma 6 dell’art. 3 del D.L. n. 198/2022 con l’effetto di mantenere in vigore la proroga di due anni dei termini relativi alla cessazione della qualifica di agente della riscossione per i soggetti iscritti all’albo.
Testi Unici 2025 in materia tributaria
Nel corso del 2025 sono stati approvati in via definitiva altri 2 testi unici in materia tributaria:
– TU in materia di versamenti e di riscossione;
– TU delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
4. Testo unico versamenti e riscossione
Il Testo Unico sulla riscossione, di cui al Decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 pubblicato sulla GU il 26 marzo 2025 e in vigore dal giorno successivo, è composto da 243 articoli ed è suddiviso in sette titoli. Il provvedimento riforma in modo organico la disciplina della riscossione coattiva e spontanea in Italia.
Il Titolo I riguarda la riscossione spontanea tramite versamenti unitari e delega di pagamento, con possibilità di compensazione.
Il Titolo II disciplina la riscossione delle imposte sul reddito, includendo ritenute e acconti.
Il Titolo III affronta i rimborsi e gli interessi sulle eccedenze;
I Titoli IV e VI si concentrano sulla riscossione coattiva, definendo il ruolo come titolo esecutivo e le procedure per il recupero forzoso dei crediti.
Il Titolo V estende l’uso del ruolo a diverse entrate statali, anche non tributarie.
Il Titolo VII recepisce la direttiva UE sulla mutua assistenza per il recupero dei crediti e definisce gli obblighi dell’agente di riscossione.
Tra le principali novità, il decreto introduce il discarico automatico per i ruoli non riscossi entro il quinto anno, abrogando la vecchia procedura quinquennale. Ridotti a metà tasse e diritti per gli atti giudiziari nella riscossione coattiva.
Estesi i piani di dilazione, che possono arrivare fino a 120 rate in base alla situazione economica del contribuente. Il piano può anche prevedere rate crescenti. Durante la richiesta di dilazione, sono sospese le procedure esecutive, fermi amministrativi e ipoteche, e i termini di prescrizione.
Correttivo 2025: modifiche senza effetti finanziari
Le nuove disposizioni introducono modifiche di coordinamento e adeguamento giurisprudenziale senza effetti finanziari.
- Obblighi del committente (art. 7, co. 1): corretto un rinvio interno, sostituendo gli articoli 34 e 35 con i corretti articoli 33 e 34 nel richiamo alle deleghe di pagamento delle ritenute che i committenti devono richiedere a imprese appaltatrici/subappaltatrici in contratti con prevalente utilizzo di manodopera.
- Termini di versamento (art. 32, co. 1, lett. a): le eccezioni al termine per il versamento diretto delle ritenute si applicano ai compensi corrisposti a partire da gennaio 2024, riproducendo il contenuto di una norma precedentemente abrogata.
- Premi Sportivi (art. 45, co. 9): abrogata la disposizione che esentava da ritenuta le somme fino a 300 euro versate come premio agli atleti dilettanti (per il periodo 29/02/2024-31/12/2024), in quanto la previsione ha esaurito la sua efficacia temporale.
- Notifica ricorsi (art. 131 e 136): per i ricorsi contro l’iscrizione a ruolo di crediti previdenziali e per le opposizioni alle entrate non tributarie, si precisa che la notifica all’ente impositore deve avvenire presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, adeguando il testo a recenti leggi.
- Opposizioni esecutive tributarie (art. 154, co. 1, lett. a): l’inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) viene ampliata. Sono ora ammesse le opposizioni che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’intimazione ad adempiere, recependo la Sentenza C. Cost. n. 114/2018. Vengono inoltre effettuate rettifiche all’articolo 241, comma 1, relative ad abrogazioni precedenti per allineare i riferimenti normativi.
5. Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti
Il Testo Unico del Registro, contenuto nel Decreto legislativo 1 agosto 2025 n. 123 in vigore dal 13 agosto 2025 mira a semplificare e chiarire la normativa riguardante l’imposta di registro e altri tributi indiretti, come le imposte ipotecarie e catastali, quelle sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo e l’IVAFE.
Articolato in 205 articoli e sei sezioni, il Testo Unico organizza le disposizioni per aree tematiche. Le prime sezioni trattano rispettivamente l’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, e le imposte sulle successioni e donazioni. Seguono le sezioni dedicate all’imposta di bollo e alle agevolazioni fiscali. La riforma armonizza le regole esistenti, elimina le norme superate e recepisce il diritto europeo, pur escludendo la disciplina di accertamento e sanzioni.
Il provvedimento è completato da quattro allegati tecnici che specificano le tariffe, gli atti soggetti ai tributi, le esenzioni e i coefficienti applicabili. L’obiettivo è offrire un quadro normativo più omogeneo e accessibile.
6. Testo Unico IVA
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2026 il decreto legislativo n. 10/2026 contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
Questo intervento rappresenta una profonda operazione di razionalizzazione e semplificazione, che mette ordine in più di cinquant’anni di stratificazioni normative, prassi e regolamenti frammentati.
L’entrata in vigore del nuovo testo è fissata per il 1° gennaio 2027.
Un unico corpo normativo per un sistema armonizzato
Il cuore dell’operazione è la natura compilativa del decreto, che ha permesso di accorpare in un solo testo giuridico fonti finora distinte:
- il decreto istitutivo del 1972 (d.P.R. 633).
- la disciplina degli scambi intracomunitari del 1993;
- il regime del margine e le innumerevoli norme “esterne” emanate negli anni.
Seguendo il modello della “rifusione” già adottato dall’Unione Europea, il TU elimina la distinzione formale tra normativa nazionale e unionale.
Struttura e novità operative
Il nuovo impianto si articola in 171 articoli e XVIII titoli, progettati per guidare l’utente attraverso una lettura sequenziale della disciplina. Diversi gli elementi di rilievo.
- La Tabella A è stata completamente rinnovata e depurata dalle voci obsolete, includendo ora beni e servizi soggetti ad aliquote ridotte (4%, 5% e 10%) che prima erano disciplinati da leggi speciali, come i servizi di manutenzione edilizia.
- Il testo recepisce novità sostanziali su aspetti cruciali della modernità economica, quali la territorialità per gli eventi in streaming, le nuove regole per il settore nautico e il regime di franchigia transfrontaliero per i soggetti minori.
- Il decreto unifica le norme sulla fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi e la dichiarazione IVA precompilata, consolidando la transizione digitale del fisco.
Il settore non profit
Un cambiamento significativo riguarda il Terzo Settore. In recepimento delle recenti normative, le prestazioni effettuate dalle associazioni verso i propri soci dietro corrispettivo specifico non sono più considerate “escluse” dal campo IVA, ma vengono classificate come operazioni esenti.
Certezza del diritto
Il Testo Unico agisce, infine, come strumento di certezza del diritto attraverso l’articolo 169, che raggruppa tutte le norme di interpretazione autentica ancora valide. Questo sforzo di trasparenza mira a ridurre i contenziosi e i disallineamenti tra legislazione e prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate.
7. Testo unico Imposte sui redditi
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi durante la riunione del 18 febbraio 2026. L’iniziativa costituisce il settimo degli otto provvedimenti previsti dal piano di riordino organico della legislazione fiscale nazionale.
Il documento, composto da 376 articoli, mira a riorganizzare una materia che dal 1986 ha subito oltre 1.200 modifiche, con l’obiettivo di garantire maggiore certezza del diritto, semplificazione e trasparenza per cittadini, imprese e professionisti. L’intervento prevede l’individuazione delle norme vigenti e il loro coordinamento formale e sostanziale, includendo il recepimento delle normative dell’Unione Europea.
Il testo punta a migliorare la coerenza logica e sistematica del settore, abrogando espressamente le disposizioni incompatibili o superate.
Dopo l’approvazione in prima lettura, l’iter legislativo prevede ora la trasmissione del provvedimento alle commissioni competenti per le osservazioni necessarie prima del via libera definitivo.
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