Chi compra il credito da un incidente può usare l’azione diretta contro l’assicurazione?


Un danneggiato cede a un carrozziere o a una società specializzata il proprio credito da sinistro stradale, sperando in un rimborso rapido. Ma quando quel cessionario prova a rivalersi contro l’assicurazione con le stesse corsie preferenziali riservate alla vittima, la Corte di Giustizia europea suggerisce che qualcosa non torna.

Chi si trova coinvolto in un sinistro stradale, e decide di cedere il proprio credito risarcitorio a un professionista (per esempio un carrozziere che ripara l’auto in cambio della cessione del credito), si chiede spesso se chi compra il credito da un incidente possa usare l’azione diretta contro l’assicurazione con le stesse facilitazioni previste per la vittima. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 25 giugno 2026 (causa C-277/25), ha affrontato proprio questo tema, aprendo un dibattito che in Italia era considerato ormai risolto in senso favorevole alla piena cedibilità di queste azioni speciali.

Perché la cessione del credito da sinistro stradale è un tema controverso?

La cessione del credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale, verso l’assicurazione di responsabilità civile auto, resta uno dei terreni più delicati nella pratica della liquidazione dei danni. Il problema non riguarda la possibilità in sé di cedere questo credito, che è generalmente ammessa. Il punto controverso è che questa cessione produce effetti che possono essere contrastanti tra loro.

Da un lato, cedere il proprio credito può effettivamente agevolare il danneggiato, permettendogli di ottenere rapidamente un vantaggio economico, o una riparazione del proprio veicolo, senza dover anticipare somme di denaro in attesa che l’assicurazione paghi. Dall’altro lato, questa pratica può generare derive speculative: nella prassi, capita che le quantificazioni dei danni vengano gonfiate, con costi di riparazione massimizzati e servizi accessori, come il veicolo sostitutivo, che vengono inseriti nel totale ceduto anche quando il danneggiato non li aveva mai effettivamente richiesti.

Qual è il caso specifico esaminato dalla Corte di Giustizia europea?

Un giudice polacco aveva sollevato una questione pregiudiziale, chiedendo se la direttiva europea 2009/103, quella che disciplina l’assicurazione di responsabilità civile auto in tutta l’Unione, ostasse a una norma nazionale che consente al danneggiato, già in parte indennizzato, di cedere a un professionista il credito residuo, affinché sia quest’ultimo ad agire successivamente in giudizio, in nome proprio, contro l’assicurazione.

Su cosa si fonda la direttiva europea sulla Rc auto?

La Corte di Giustizia ha affermato con chiarezza che l’intera direttiva sulla Rc auto è costruita attorno alla protezione delle vittime dei sinistri stradali. La persona lesa, cioè la vittima, è chi ha diritto al risarcimento del danno causato dal veicolo responsabile dell’incidente. La speciale azione diretta, quella che permette alla vittima di rivolgersi direttamente contro l’assicuratore del responsabile, senza dover prima agire contro il responsabile stesso, è prevista proprio per agevolare la liquidazione del risarcimento in favore della vittima.

I cessionari, cioè coloro a cui il credito viene ceduto, non sono vittime dell’incidente, e non possono essere equiparati a queste ultime dal punto di vista della funzione protettiva che la direttiva persegue.

La direttiva vieta quindi la cessione del credito con tutti i suoi benefici?

Qui la sentenza compie una svolta importante. Ci si sarebbe potuti aspettare, da queste premesse, che la Corte concludesse che l’azione diretta, essendo un presidio speciale di protezione della vittima, non dovesse circolare automaticamente insieme al credito ceduto. Invece la Corte chiude la questione in modo diverso: la direttiva europea, semplicemente, non regola né la cessione dei crediti, né la legittimazione processuale del cessionario a promuovere azioni giudiziarie. Di conseguenza, la direttiva non osta di per sé a norme nazionali che ammettano la cessione del credito e che consentano al cessionario di agire in giudizio.

Se la direttiva europea non decide la questione, chi la decide?

La palla torna quindi alle norme nazionali di ciascuno Stato membro. In Italia, la cedibilità del credito risarcitorio Rc auto verso l’assicurazione è ammessa da tempo dalla giurisprudenza, in particolare da due pronunce della Cassazione, la n. 51 e la n. 52 del 2012. La stessa Cassazione ha inoltre sostenuto, con la sentenza n. 29113 del 2025, l’ambulatorietà, cioè la trasferibilità automatica insieme al credito ceduto, dell’azione di indennizzo diretto prevista dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni.

Questa soluzione italiana appare coerente con una lettura ampia degli articoli 1260 e 1263 del Codice civile, le norme generali sulla cessione del credito e sui suoi accessori, e trova conferma anche nell’articolo 149-bis dello stesso Codice delle Assicurazioni, che sembra presupporre la circolazione del credito insieme alle relative procedure di liquidazione del danno.

Perché la sentenza europea permette di riaprire criticamente questo tema?

Proprio la sentenza della Corte di Giustizia consente oggi di riesaminare con occhio critico il problema, specificamente per quanto riguarda l’indennizzo diretto. Questo particolare istituto introduce una procedura nazionale speciale, costruita specificamente in favore del danneggiato quando questi riveste anche la qualità di assicurato presso la stessa compagnia. Non è quindi un semplice meccanismo di liquidazione generico, ma risponde a finalità aggiuntive e specifiche: semplificare la procedura di liquidazione, garantire prossimità del cliente con il proprio assicuratore, valorizzare il servizio offerto al cliente stesso, e incentivare la concorrenza tra compagnie assicurative sulla qualità di gestione dei sinistri.

Si tratta, in altre parole, di un rimedio intimamente collegato alla duplice qualità soggettiva che caratterizza il danneggiato in questi casi: essere contemporaneamente vittima dell’incidente e cliente assicurato presso quella specifica compagnia. È proprio questa combinazione di due ruoli distinti a giustificare l’esistenza di una procedura semplificata e privilegiata.

Perché trasferire automaticamente questa azione al cessionario sarebbe problematico?

Il ragionamento degli autori dell’articolo evidenzia un punto delicato: trasferire in automatico l’azione di indennizzo diretto al cessionario significa dare a un terzo estraneo al rapporto assicurativo originario dei vantaggi procedurali che erano stati pensati specificamente per il cliente-vittima, cioè per chi si trova contemporaneamente nella doppia posizione di danneggiato e di assicurato presso quella compagnia.

Un automobilista, assicurato con una determinata compagnia, subisce un incidente e ha diritto a rivolgersi direttamente alla propria assicurazione grazie alla procedura di indennizzo diretto, proprio perché riveste contemporaneamente il ruolo di vittima e di cliente di quella compagnia. Se questo automobilista cede il proprio credito residuo a un carrozziere, quest’ultimo, pur non essendo mai stato cliente di quella compagnia né vittima dell’incidente, potrebbe secondo l’orientamento attuale della Cassazione beneficiare della stessa procedura semplificata, pensata invece per premiare proprio quella specifica relazione tra assicurato e propria compagnia.

La Corte di Giustizia vieta espressamente questa prassi?

No, non in modo diretto. La Corte europea non impone agli Stati membri di negare la possibilità di cedere il credito insieme all’azione diretta. Ma ricorda con forza un principio fondamentale: la direttiva europea tutela le vittime dei sinistri stradali, non i mercati secondari del credito risarcitorio che si sono sviluppati intorno a questa pratica.

Per questo motivo, se il diritto interno di ciascuno Stato può legittimamente ammettere la cessione del credito in sé, resta comunque aperta, e meritevole di un ripensamento critico, la diversa questione della circolazione automatica delle azioni speciali collegate a quel credito, soprattutto quando queste azioni si fondano su presupposti personali e funzionali che non sono automaticamente applicabili al cessionario, un soggetto che non condivide la stessa posizione originaria della vittima-assicurato.

Qual è quindi la conclusione pratica di questa pronuncia europea?

La sentenza europea mostra, indirettamente ma con chiarezza, la fragilità della tesi attualmente prevalente in Italia, secondo cui il cessionario del credito potrebbe automaticamente avvalersi dell’azione diretta prevista dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, senza tenere in debito conto la natura speciale, relazionale e personalissima dell’indennizzo diretto. Questo apre la strada a un possibile ripensamento della giurisprudenza italiana su questo specifico punto, distinguendo tra la cedibilità generale del credito risarcitorio, che resta pacifica, e la diversa questione se tutti i suoi “accessori” procedurali, incluse le corsie preferenziali pensate specificamente per la vittima-assicurato, debbano automaticamente seguire la stessa sorte del credito principale quando questo viene ceduto a un soggetto terzo, estraneo al rapporto assicurativo originario.




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