i chiarimenti su adempimento collaborativo e lavoro sportivo


Adempimento collaborativo

Adempimento collaborativo: chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi

Il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito al regime di adempimento collaborativo, disciplinato dagli articoli 3-7, Dlgs 128/2015, come modificati dal Dlgs 221/2023 e dai successivi interventi normativi attuativi e correttivi.

In particolare, la circolare ha chiarito che:

– il progressivo abbassamento della soglia dimensionale di accesso (fissata a 500 milioni di euro dal 2026) si accompagna alla possibilità di estensione del regime alle società del medesimo gruppo civilistico prive dei requisiti dimensionali, a condizione che almeno un soggetto del gruppo li possieda e sia adottato un Tax Control Framework (Tcf) integrato e unitario;

– il Tcf è soggetto a certificazione triennale da parte di un professionista indipendente, in cui vengano mappati i rischi fiscali originati dai Principi contabili. A tal fine è ammesso l’utilizzo dei modelli di controllo già previsti dalla legge 262/2005;

– viene confermato il potenziamento della penalty protection: l’analisi preventiva dei rischi fiscali assicura l’esimente sanzionatoria, sia amministrativa che penale (con esclusione della rilevanza penale e del conseguente obbligo di comunicazione della notitia criminis per il reato di dichiarazione infedele);

– la mappatura dei rischi di adempimento e di quelli interpretativi non significativi, inoltre, assicura la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative, mentre la certificazione del Tcf garantisce la contrazione dei termini per l’attività di accertamento.

Un cenno viene fatto anche ai nuovi istituti deflattivi e procedurali, ossia il ravvedimento guidato, il contraddittorio preventivo rafforzato in caso di esito sfavorevole e l’accentramento operativo delle attività istruttorie presso la Direzione specialistica adempimento collaborativo, istituita a tale fine.

Riforma dello Sport

Enti sportivi e lavoro sportivo: chiarimenti sulle novità

L’agenzia delle Entrate fa il punto delle novità fiscali introdotte dal Dlgs 36/2021, di attuazione dell’articolo 5, legge 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Vengono analizzati gli impatti operativi della riforma in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva.

Tra gli argomenti analizzati si segnalano i seguenti:

– riconoscimento delle agevolazioni fiscali Ires (articolo 148, comma 3 del Tuir) e Iva (articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972) nel caso in cui lo statuto della società sportiva dilettantistica preveda la distribuzione degli utili;

– trattamento fiscale dei rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi;

– esclusione dei compensi di lavoro sportivo dilettantistico dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

esclusione dalla base imponibile Irap dei compensi per i collaboratori (co.co.co.) operanti nell’ambito degli enti dilettantistici;

esenzione Iva e dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione delle prestazioni di servizi strettamente connessi alla pratica dello sport;

– trattamento Iva della cessione del contratto di un atleta da parte di un ente (società o associazione) sportivo dilettantistico a favore di una società professionistica;

detassazione ai fini Ires dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e tramite raccolte fondi.

Accise

Energia elettrica: istruzioni per l’applicazione del Dm 10 marzo 2026

Dopo la circolare sul gas naturale (8/D/2026) – richiamata per l’affinità delle discipline – la circolare in esame attiene all’accisa dovuta sull’energia elettrica, fornendo in allegato una tabella riepilogativa dettagliata degli adempimenti per ciascuna tipologia di soggetto. Il commento parte dal Dm 10 marzo 2026 in materia di accisa sull’energia elettrica, in attuazione dell’articolo 56-ter, Dlgs 504/1995.

Quanto alle nuove categorie di soggetti, il decreto definisce cinque figure: venditori, autoproduttori, consumatori per uso proprio, consumatori-venditori e «soggetti obbligati a canone». Questi ultimi sono i titolari di piccole officine senza misuratori che potranno pagare l’accisa tramite un canone annuo forfetario, con esonero dalle dichiarazioni semestrali.

I soggetti che intendono vendere energia o esercire un’officina elettrica devono presentare una denuncia preventiva completa di schema degli impianti, dati sull’affidabilità fiscale del legale rappresentante e prova dell’iscrizione all’elenco dei venditori abilitati (legge 124/2017). Il procedimento per autorizzazioni e licenze deve concludersi entro 60 giorni.

Per chi inizia l’attività, è previsto il rilascio di una cauzione minima del 15% dell’imposta annua stimata, con adeguamento mensile obbligatorio basato sulla media dei versamenti degli ultimi 3 mesi.

Il decreto disciplina le «reti interne di distribuzione» nei siti industriali o commerciali condivisi, per evitare che più soggetti concentrino artificialmente i consumi su un unico punto di prelievo e beneficino indebitamente della tassazione forfetaria prevista sopra i 1.200.000 kWh mensili, richiedendo l’installazione di misuratori interni.

Viene, infine, confermato che l’esenzione per l’energia autoprodotta da impianti rinnovabili (fino a 20 kW) vale solo se produttore e utilizzatore coincidono e il consumo avviene nello stesso sito di produzione.

Operazioni straordinarie

Conferimento in regime di neutralità a realizzo controllato senza aumento di capitale

Un imprenditore, socio di maggioranza di una società operativa (Alfa), vuole conferire le proprie azioni in una seconda società (Beta), di cui è già socio unico, senza toccare il capitale sociale di quest’ultima. L’operazione risponde a esigenze di liquidità per Beta (in vista di investimenti immobiliari) e a finalità di pianificazione successoria, per tenere unito il pacchetto azionario di Alfa tra eredi non legati da vincoli di parentela.

L’agenzia delle Entrate afferma che si applica il regime agevolato dell’articolo 177, comma 2 del Tuir alle operazioni di conferimento di partecipazioni senza aumento di capitale, come indicato anche dalla risposta 9/2026. Il regime fiscale in parola, infatti, può applicarsi anche quando il conferimento di una partecipazione non comporti alcun aumento del capitale sociale della società che riceve i beni, ma venga interamente imputato a riserva (al fine di evitare la costosa perizia giurata di stima).

Spetta il beneficio fiscale perché, quando conferente e socio unico della conferitaria coincidono, l’aumento di capitale sarebbe un adempimento puramente formale: l’operazione si traduce in una semplice riorganizzazione del controllo (da diretto a indiretto) e non in un vero passaggio di ricchezza a nuovi soci.

Inoltre, anche sul fronte anti-abuso il parere è favorevole: né la futura distribuzione di dividendi da Alfa a Beta, né l’eventuale restituzione dei finanziamenti soci vengono considerate elusive, perché l’operazione è sorretta da valide ragioni extra-fiscali (liquidità per investimenti, accesso al credito, continuità nella governance familiare). Il giudizio di non abusività regge, però, solo se i dividendi incassati da Beta vengano effettivamente destinati all’attività d’impresa dichiarata, e non se l’intero schema si riveli, nei fatti, uno strumento per veicolare liquidità di Alfa verso il rimborso dei finanziamenti soci in luogo di una distribuzione diretta.

Operazioni straordinarie

Fusione e riporto delle posizioni fiscali della società veicolo

Una società operativa (Alfa) ha incorporato, tramite fusione inversa, la propria controllante (Beta) e una holding veicolo (X) costituita nel 2024 da un fondo di private equity per acquisire, in due fasi tra il 2024 e il 2025, una quota di minoranza di Beta, in parte con mezzi propri, in parte con un finanziamento bancario strutturato secondo lo schema tipico delle operazioni di Merger Leveraged Buy-Out (Mlbo; articolo 2501-bis del Codice civile).

La società veicolo X portava in dote alla fusione perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi. Si ricorda che l’articolo 172, commi da 7 a 7-ter del Tuir limita il riporto di queste posizioni fiscali attraverso il «test di vitalità» economica e il «limite del patrimonio netto» (al netto dei conferimenti degli ultimi 24 mesi), con l’obiettivo di contrastare il commercio delle cd. «bare fiscali».

Nel caso di specie, la società X, essendo una holding di recente costituzione, senza dipendenti né ricavi propri, non superava formalmente né l’uno né l’altro test.

L’operazione di Mlbo descritta è atipica, in quanto contraddistinta dall’acquisizione di una partecipazione di minoranza della società target, anziché il controllo maggioritario tipico di queste operazioni.

L’agenzia delle Entrate rilascia parere positivo nel disapplicare le limitazioni previste dal citato articolo 172, anche se il controllo – tipico delle operazioni in esame – non viene raggiunto nell’immediato. Ciò in quanto la X è una società-veicolo priva di autonoma operatività, creata esclusivamente per eseguire l’acquisizione e destinata fisiologicamente a essere incorporata; le sue posizioni fiscali derivano quasi interamente dai costi dell’operazione stessa (consulenze, oneri finanziari) e non da un utilizzo elusivo o distorsivo volto alla compensazione intersoggettiva di perdite tra soggetti terzi.

Non essendoci, quindi, il rischio elusivo che la norma vuole colpire, le perdite e gli interessi passivi di X possono confluire integralmente in Alfa.

Operazioni straordinarie

Conferimento in regime di realizzo controllato con più soci conferenti

Tre persone fisiche, titolari dell’intero capitale di una società (Alfa), intendono conferire le proprie quote in una seconda società (Beta), costituita da una preventiva scissione di Alfa e partecipata dagli stessi soggetti, nelle stesse identiche percentuali. L’operazione avverrebbe senza alcun aumento del capitale sociale di Beta, ma mediante l’iscrizione di una riserva di patrimonio netto, così da evitare la relazione di stima richiesta dall’articolo 2465 del Codice civile.

Nella risposta l’agenzia delle Entrate afferma che il parere s’incentra sul regime di realizzo controllato, mentre non copre eventuali profili di abuso del diritto, in quanto l’operazione s’innesta su una precedente scissione societaria propedeutica proprio alla creazione della conferitaria Beta.

Già con la risposta 9/2026 era stato ammesso il regime di neutralità fiscale (controllata) in caso di conferimento di partecipazioni che consentano il controllo, ma limitatamente al caso di un socio unico che trasformava un controllo diretto in uno indiretto. Restava da chiarire se il medesimo regime si potesse applicare a operazioni con più conferenti.

L’agenzia dà parere positivo: si applica il regime di realizzo controllato – di cui all’articolo 177, comma 2 del Tuir – in un’operazione di riorganizzazione societaria che preveda l’apporto (il conferimento) di partecipazioni a patrimonio netto in caso di pluralità di soci conferenti.

Il realizzo controllato, che consente di tassare il conferimento di partecipazioni sulla base del valore contabile anziché di quello di mercato, può applicarsi anche quando l’apporto a patrimonio netto (senza aumento di capitale) coinvolga una pluralità di soci, e non solo un socio unico, purché sussista la sostanziale invarianza degli assetti proprietari. Infatti, i tre conferenti mantengono, dopo l’operazione, esattamente le stesse quote di partecipazione che detenevano prima, sia pure in forma indiretta, senza alcuno spostamento di valore o di potere tra loro. In sostanza, l’operazione è assimilabile, sul piano sostanziale, a una mera riorganizzazione del controllo, giustificando l’applicazione del regime agevolativo anche in assenza di un aumento di capitale. Ovviamente, anche l’incremento della riserva da conferimento, imputabile a ciascun socio, dovrà corrispondere esattamente all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione.

Operazioni straordinarie

Fusione inversa e riporto delle perdite fiscali

Nel caso analizzato nel documento di prassi, la società Alfa, quotata in Borsa, è stata oggetto di un’offerta pubblica di acquisto (Opa) totalitaria da parte della società Beta, veicolo di nuova costituzione controllato indirettamente dalla società Gamma (già azionista di controllo di Alfa). Conclusa l’offerta ed effettuata l’acquisizione, Beta ha incorporato Alfa tramite fusione inversa, operazione strutturata come «fusione a seguito di acquisizione con indebitamento», ai sensi dell’articolo 2501-bis del Codice civile, necessaria anche per adempiere agli obblighi del contratto di finanziamento stipulato con la banca che aveva finanziato l’Opa.

L’agenzia delle Entrate rilascia parere favorevole alla disapplicazione delle limitazioni di cui all’articolo 172, comma 7 del Tuir – in tema di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione – nell’ipotesi di fusione inversa del veicolo nella società target a seguito di acquisizione con indebitamento.

Redditi di lavoro dipendente

Somme a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa o attribuzione dei buoni pasto: esclusa l’imponibilità

Il caso oggetto di interpello riguarda una causa tra datore di lavoro e lavoratore dipendente a fronte della mancata fruizione, da parte di quest’ultimo, della pausa durante i turni di guardia e la mancata attribuzione allo stesso dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa.

In merito alla rilevanza reddituale delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di risarcimento, va distinto tra:

– somme corrisposte per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia: è esclusa l’imponibilità del danno emergente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Tuir. Questa norma distingue tra: a) lucro cessante (somme che sostituiscono un mancato guadagno) sempre tassabile, se sostituiscono redditi tassati; b) danno emergente (somme che riparano una perdita patrimoniale effettiva) non tassabile, perché manca la funzione sostitutiva di reddito. Se il risarcimento è destinato ad indennizzare dalle perdite effettivamente subite o a reintegrare il patrimonio leso, si tratta di danno emergente e il relativo importo non rileva ai fini reddituali, in quanto le somme corrisposte non sostituiscono, né reintegrano dei trattamenti retributivi;

– le somme corrisposte per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa. Poiché nei giudizi citati non è stata chiesta la monetizzazione del pasto (vietata dal Ccnl), ma il risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa, il valore del buono pasto è stato usato solo come criterio equitativo di calcolo, con la conseguenza che anche queste somme devono essere qualificate come danno emergente.

Redditi di lavoro dipendente

Welfare aziendale e spese di istruzione di un familiare: il rimborso non concorre al reddito

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate dal datore di lavoro per le spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari, indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche se pagate dal coniuge del dipendente.

La risposta viene giustificata dal fatto che, per poter beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir, è necessario che nella documentazione comprovante l’utilizzo delle predette somme siano indicati, congiuntamente:

a) il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione, rientrante tra i familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir;

b) la tipologia di servizio o prestazione erogato, al fine di verificare che la spesa sia coerente con le finalità indicate dalla norma.

Inoltre, poiché il dipendente e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire di altra agevolazione fiscale in relazione alle somme rimborsate, il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state (e non saranno) oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso di lui, ma anche presso terzi. Tale documentazione dev’essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Redditi di lavoro dipendente

Welfare aziendale e spese di ricovero in Rsa di un familiare: il rimborso non concorre al reddito

Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese relative al ricovero in Rsa di un familiare del dipendente nell’ambito di piani di welfare aziendale.

L’istante ha chiesto se il rimborso o l’utilizzo del welfare aziendale per le spese Rsa sostenute nel 2025 in favore della madre, stabilmente ospitata presso la struttura (e quindi non convivente con il dipendente), consente di beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter) del Tuir. Secondo questa disposizione, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, non rilevano le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del Tuir. Sennonché il Dlgs 192/2025 ha modificato il citato articolo 12, introducendo, al comma 4-ter, un requisito per gli «altri familiari» (quelli elencati nell’articolo 433 del Codice civile, tra cui i genitori): quello della convivenza, con effetto retroattivo già dal 2025. Questo avrebbe escluso dal beneficio fiscale chi, come l’istante, aveva sostenuto spese Rsa in favore di un genitore ospitato stabilmente in struttura e, quindi, non convivente. Il legislatore è tornato sui suoi passi con il Dlgs 148/2026, ripristinando sostanzialmente le regole precedenti: il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari) per gli «altri familiari» è richiesto solo quando una norma richieda espressamente lo status di «familiare fiscalmente a carico», non quando si fa un generico riferimento ai familiari dell’articolo 12 del Tuir, come nel caso dell’agevolazione welfare di cui alla lettera f-ter dell’articolo 51, comma 2 del Tuir.

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 148/2026, si applicano già dal periodo d’imposta 2025. Così, il soggetto, che abbia usufruito del welfare aziendale (ovvero ottenuto il rimborso delle spese di ricovero) per le spese Rsa di un genitore assistito non convivente nel 2025, non vede concorrere tale rimborso alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Immobili

Cessione infra-quinquennale di un immobile in presenza di un preliminare stipulato ante quinquennio: determinazione della plusvalenza

Il documento di prassi riguarda la determinazione della plusvalenza imponibile, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, in caso di cessione infra-quinquennale di un immobile, congiuntamente alle relative pertinenze, in presenza di un contratto preliminare stipulato anteriormente al decorso del quinquennio.

Viene precisato che il termine quinquennale dev’essere verificato autonomamente per ciascun cespite oggetto di cessione, anche in presenza di un vincolo pertinenziale.

Come spiegato dalla risposta 83/2018, la pertinenza segue il bene principale solo quando quest’ultimo è abitazione principale; altrimenti resta un cespite autonomo, con la propria data di acquisto e il proprio destino fiscale.

Pertanto, nel caso di specie, la vendita congiunta dell’immobile principale e del pertinenziale campo da tennis, acquistati da oltre 5 anni, e del pertinenziale campo da padel, acquistato da meno di 5 anni, genera una plusvalenza imponibile limitatamente a quest’ultimo.

Non rileva la circostanza che la stipula del contratto preliminare di compravendita, unitamente all’incasso della caparra, sia avvenuta prima del decorso del quinquennio, poiché priva di effetti traslativi (il contratto preliminare produce solo effetti obbligatori – obbligo di effettuare la futura compravendita – tra le parti). La plusvalenza, determinata ai sensi dell’art. 68 del Tuir, emerge, pertanto, nell’anno della stipula del contratto definitivo.

Immobili

Cessione di quote immobiliari tra comproprietari: calcolo della plusvalenza in caso di interventi Superbonus

I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate attengono alla determinazione della plusvalenza, di cui agli articoli 67, comma 1, lett. b-bis) e 68, comma 1 del Tuir, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda cedere una quota di immobile ad un altro comproprietario, qualora solo quest’ultimo abbia interamente sostenuto le spese per un intervento agevolato da Superbonus sulla stessa unità immobiliare, beneficiando della relativa detrazione. Le norme citate prevedono, infatti, che la plusvalenza tassabile emerga qualora il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito sull’immobile oggetto di cessione gli interventi agevolati ex articolo 119, Dl 34/2020, salvo specifiche esclusioni.

Nel caso di specie, l’agenzia fornisce i seguenti chiarimenti, finalizzati al calcolo della plusvalenza che eventualmente si genera in capo al comproprietario cedente:

non rilevano le eventuali quote di proprietà acquisite per successione, con conseguente imponibilità pro-quota della plusvalenza ottenuta dalla cessione delle sole quote non ereditate;

– non essendo le parti in grado di determinare il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, è possibile utilizzare il valore determinato attraverso un’apposita perizia giurata di stima, redatta da un professionista abilitato;

– poiché il contribuente non ha sostenuto alcuna spesa per gli interventi agevolati, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dell’immobile oggetto di cessione non può essere incrementato delle spese sostenute dall’altro comproprietario. Già in precedenti documenti di prassi (risposte 208/2024 e 86/2026) è stato affermato che il soggetto, che vende quote di un immobile oggetto di interventi Superbonus, non possa incrementare il proprio costo fiscale a fronte delle spese pagate da un altro comproprietario, anche se il bene è in comunione.

Principi contabili

Contabilità semplificata per micro e piccole imprese: in consultazione il nuovo Principio contabile

È stata pubblicata dall’Oic, sul proprio sito, la bozza del Principio Contabile dedicato alle semplificazioni adottabili dalle micro e piccole imprese.

I 19 capitoli della bozza trattano, tra l’altro, i seguenti temi: immobilizzazioni immateriali; immobilizzazioni materiali; svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali; rimanenze; lavori in corso su ordinazione; crediti; disponibilità liquide; patrimonio netto; fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto; debiti; ratei e risconti; ricavi; imposte sul reddito; operazioni, attività e passività in valuta estera; cambiamenti di Principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

La bozza resterà in pubblica consultazione fino al 28 febbraio 2027.

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