Credito Iva, cosa succede se manca la dichiarazione?


Il credito Iva maturato in un anno per il quale è stata omessa la dichiarazione annuale e utilizzato in detrazione nell’anno successivo può essere recuperato dal Fisco attraverso il controllo automatizzato, senza un preventivo avviso di accertamento. 

Il contribuente conserva però la possibilità di dimostrare in giudizio l’effettiva esistenza del credito. 

A stabilirlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23915 del 23 luglio 2026.

L’Agenzia delle Entrate può rilevare l’anomalia con il controllo automatizzato e procedere direttamente all’iscrizione a ruolo.

Non è quindi necessario un avviso di accertamento per contestare l’utilizzo del credito.

La conclusione, tuttavia, non equivale a una perdita automatica del credito. Al contribuente resta infatti la possibilità di dimostrarne in giudizio l’effettiva sussistenza.

1) Credito Iva con dichiarazione omessa: il caso

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una società a responsabilità limitata in seguito al controllo automatizzato previsto dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972.

La società aveva utilizzato nella dichiarazione Iva relativa al 2018 un credito maturato nell’anno precedente. 

Per il 2017, però, non aveva presentato la dichiarazione annuale Iva.

L’Amministrazione finanziaria aveva quindi disconosciuto il riporto del credito e proceduto all’iscrizione a ruolo.

Il ricorso della società era stato respinto in primo grado.

I giudici avevano ritenuto legittimo il recupero effettuato dall’ufficio senza la preventiva emissione di un atto di accertamento.

Di diverso avviso era stata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Secondo i giudici d’appello, il controllo automatizzato avrebbe potuto essere utilizzato per correggere errori materiali, ma non per disconoscere il diritto alla detrazione vantato dalla società. Per procedere al recupero sarebbe stato quindi necessario un apposito avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione.

2) Per la Cassazione basta il controllo automatizzato

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria. Il punto centrale riguarda la natura del controllo che il Fisco deve effettuare.

Quando il contribuente utilizza in un’annualità un credito Iva che sarebbe maturato nell’anno precedente, ma per quest’ultimo periodo non risulta presentata la relativa dichiarazione, si determina un’incongruenza rilevabile attraverso il controllo cartolare.

Non occorrono, in questa fase, valutazioni estimative, attività istruttorie o particolari indagini sulla posizione del contribuente.

L’Amministrazione deve sostanzialmente confrontare quanto indicato nella dichiarazione con le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, il controllo automatizzato previsto dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972 è sufficiente per procedere all’iscrizione a ruolo e alla conseguente emissione della cartella.

La Corte si pone così in continuità con l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17758/2016.

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3) La dichiarazione omessa non significa che il credito non esiste

La pronuncia contiene però una precisazione decisiva, una cosa è la legittimità della procedura utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per recuperare l’Iva; altra cosa è stabilire se, sul piano sostanziale, il credito vantato dal contribuente esista realmente.

Il sistema della detrazione Iva è infatti finalizzato a garantire la neutralità dell’imposta. La Cassazione distingue a questo proposito tra requisiti sostanziali e obblighi formali.

I primi riguardano, tra gli altri aspetti, la qualità di soggetto passivo del contribuente, l’assoggettamento a Iva degli acquisti e l’utilizzo dei beni e servizi acquistati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione.

Gli obblighi formali comprendono invece gli adempimenti relativi alla contabilità, alla fatturazione e alla presentazione delle dichiarazioni.

L’omessa dichiarazione consente quindi all’Amministrazione finanziaria di rilevare l’incongruenza attraverso il controllo automatizzato, ma non impedisce al contribuente di provare davanti al giudice l’effettiva esistenza del credito e dei presupposti sostanziali della detrazione.

L’onere della prova, in questo caso, grava sul contribuente.

4) Credito Iva, conta anche quando viene esercitata la detrazione

C’è poi un secondo aspetto della decisione particolarmente importante nel caso esaminato: il credito contestato era maturato nel 2017, proprio a partire da quell’anno sono diventate applicabili le modifiche apportate dal Dl n. 50/2017 all’articolo 19 del Dpr n. 633/1972, che hanno ridotto il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione.

La Cassazione ricorda che, con la nuova disciplina, il diritto deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale il diritto stesso è sorto, e non più entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

Il rispetto di questo limite temporale diventa quindi un ulteriore elemento da verificare.

Nel caso esaminato, sarà il giudice del rinvio a dover accertare la tempestività dell’esercizio del diritto alla detrazione, questione che può essere rilevata anche d’ufficio.

Sul piano sostanziale, invece, la partita non è necessariamente chiusa con la cartella, il contribuente può dimostrare in giudizio che il credito esiste effettivamente e che sussistono i requisiti sostanziali per la detrazione.

Ma, per i crediti soggetti alla disciplina applicabile dal 2017, questo non basta: occorre anche verificare che il diritto sia stato esercitato entro il termine previsto dalla legge.

È dunque dall’incrocio tra esistenza sostanziale del credito, prova fornita dal contribuente e rispetto dei termini per la detrazione che dipende la possibilità di far valere il credito Iva nonostante l’omessa dichiarazione


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