L’esenzione dal ticket sanitario per reddito permette di accedere senza pagare la quota di compartecipazione a visite specialistiche, esami di laboratorio e prestazioni di diagnostica strumentale erogati nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Per i ticket sui farmaci occorre invece verificare le disposizioni della propria Regione. Anche nel 2026 i quattro codici nazionali di riferimento sono E01, E02, E03 ed E04, mentre durata degli attestati e modalità di rinnovo possono variare sul territorio.
I quattro codici e le soglie di reddito
Il codice E01 riguarda i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone di età superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro. L’esenzione è personale e non si estende automaticamente agli altri familiari.
Il codice E02 è riservato ai disoccupati che soddisfano i requisiti previsti e ai loro familiari fiscalmente a carico. Il reddito familiare deve essere inferiore a 8.263,31 euro, elevato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge, con un incremento di 516,46 euro per ogni figlio a carico. La sola iscrizione al Centro per l’impiego non è sufficiente: occorre rispettare anche il requisito economico e attestare lo stato di disoccupazione secondo le procedure applicabili.
Il codice E03 riguarda i titolari di assegno sociale o pensione sociale e i loro familiari fiscalmente a carico.
Il codice E04, infine, spetta ai titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e ai loro familiari fiscalmente a carico. Anche in questo caso il reddito familiare deve essere inferiore a 8.263,31 euro, elevato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge, più 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Per le soglie reddituali si considera il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale, al lordo degli oneri deducibili, e non l’ISEE. Il riferimento è normalmente l’anno precedente: per un’autocertificazione presentata nel 2026, quindi, i redditi del 2025. Il nucleo fiscale comprende l’interessato, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i familiari fiscalmente a carico secondo le regole applicabili; non coincide necessariamente con le persone conviventi.
Come funziona il rinnovo
Le esenzioni E01, E03 ed E04 possono essere attribuite o rinnovate automaticamente sulla base degli elenchi elaborati attraverso i dati disponibili all’amministrazione, purché permangano i requisiti. Chi ha ottenuto l’esenzione tramite autocertificazione potrebbe invece dover presentare una nuova dichiarazione.
Per il codice E02 è generalmente richiesta un’autocertificazione, da rinnovare secondo le scadenze previste dalla propria Regione o ASL.
Non esiste una durata identica per tutti gli attestati sul territorio nazionale: in molti casi il rinnovo avviene dal 1° aprile con scadenza al 31 marzo dell’anno successivo, ma sono previste anche durate differenti, proroghe o validità illimitata per determinate categorie. È quindi necessario controllare la scadenza riportata sul proprio attestato e comunicare l’eventuale perdita dei requisiti.
Cosa fare se l’esenzione non risulta attiva
È opportuno verificare la propria posizione quando, pur ritenendo di avere diritto all’esenzione, questa non compare negli elenchi. Può accadere, per esempio, quando i dati reddituali non sono disponibili oppure quando sono stati acquisiti da poco i requisiti anagrafici o pensionistici.
Ci si può rivolgere alla propria ASL oppure consultare il Fascicolo sanitario elettronico o il portale regionale, se il servizio è disponibile. Anche il medico di base può verificare la presenza dell’esenzione. Se il diritto non è riconosciuto automaticamente, occorre presentare l’autocertificazione attraverso i canali indicati dalla propria azienda sanitaria.
CAF e patronati possono offrire assistenza, ma è opportuno verificare quali servizi siano effettivamente disponibili. Il codice di esenzione deve essere riportato dal medico sulla ricetta del SSN per consentire l’applicazione del beneficio.
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