Cessione della clientela professionale: tassazione del cedente, deduzione dell’acquirente e trattamento IVA – Fiscal Focus


Due professionisti che determinano il reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie stipulano nel corso del 2025 un contratto avente a oggetto la cessione della clientela e della denominazione di uno studio professionale. Il professionista cedente, in fase di cessazione dell’attività, trasferisce all’acquirente esclusivamente la clientela e la denominazione dello studio, senza cedere beni strumentali, arredi, contratti di locazione o altre componenti dell’organizzazione. Il corrispettivo pattuito è pari a 200.000 euro ed è pagato in cinque rate annuali di 40.000 euro ciascuna, con pagamento della prima rata contestualmente alla stipula nel 2025 e delle successive negli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Come devono essere tassate, per il cedente, le rate incassate nei diversi periodi d’imposta? L’acquirente deve dedurre le somme pagate annualmente oppure le quote calcolate sul costo complessivo di acquisizione? La cessione della sola clientela e della denominazione costituisce una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA? In quale momento sorge l’obbligo di fatturazione e quale importo deve essere indicato dall’acquirente nel rigo RE10A?

L’articolo 54-sexies, comma 3, del TUIR modifica il trattamento fiscale del costo sostenuto dall’acquirente, ma non quello del corrispettivo percepito dal cedente. La disciplina, applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, riguarda infatti esclusivamente l’acquirente e lascia invariato il trattamento fiscale del cedente.

Per il cedente, il corrispettivo percepito continua a concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo secondo il principio di cassa. La rateizzazione del prezzo determina quindi l’imputazione delle singole rate ai periodi d’imposta in cui vengono effettivamente incassate: la prima rata di 40.000 euro concorre alla formazione del reddito professionale del 2025, la seconda a quello del 2026 e così di seguito, sino all’ultima rata percepita nel 2029. Nel caso prospettato non ricorrono le condizioni per la tassazione separata prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera g-ter), del TUIR, applicabile quando il corrispettivo, anche se suddiviso in più rate, è interamente percepito nel medesimo periodo d’imposta. Poiché il corrispettivo viene incassato in cinque distinti periodi d’imposta, ciascuna rata concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro autonomo dell’anno in cui è percepita. Inoltre, poiché il cedente è in fase di cessazione dell’attività, deve mantenere aperta la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata: l’attività non può considerarsi cessata prima della definizione delle operazioni pendenti connesse all’attività professionale.

Per l’acquirente, invece, il pagamento delle rate non determina la misura della deduzione. L’acquirente non deduce le somme materialmente pagate nei singoli anni, ma le quote di ammortamento calcolate sul costo complessivo di acquisizione, nel rispetto del limite previsto dall’articolo 54-sexies, comma 3, del TUIR. Nel caso di specie, a fronte di un costo complessivo di 200.000 euro, la quota massima annualmente deducibile è pari a 40.000 euro, corrispondente a un quinto del costo. La coincidenza tra l’importo della rata annuale e la quota deducibile è meramente casuale. Anche con un diverso calendario dei pagamenti, la quota massima sarebbe rimasta pari a un quinto del costo complessivo. Analogamente, il pagamento integrale del prezzo in un unico periodo d’imposta non avrebbe consentito la deduzione dell’intero corrispettivo nell’anno del pagamento.

I criteri applicabili alle due parti restano autonomi: il cedente tassa il corrispettivo secondo il principio di cassa, mentre l’acquirente deduce il costo per quote, indipendentemente dal calendario dei pagamenti. Nel caso prospettato, i due periodi coincidono soltanto perché il prezzo è suddiviso in cinque rate annuali di importo pari alla quota massima deducibile.

Ai fini IVA, la qualificazione dipende dall’oggetto concretamente trasferito. La cessione della sola clientela e della denominazione, non accompagnata dal trasferimento di un complesso organizzato idoneo all’esercizio autonomo dell’attività, è riconducibile a una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA. Qualora, invece, il complesso trasferito fosse qualificabile in concreto come azienda o ramo d’azienda, l’operazione sarebbe esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso descritto, il cedente trasferisce esclusivamente la clientela e la denominazione dello studio, senza trasferire beni strumentali, arredi, contratti in essere o altre componenti dell’organizzazione. In mancanza di un complesso unitario organizzato, l’operazione deve quindi essere trattata come una prestazione di servizi imponibile.

Trattandosi di una prestazione di servizi, l’operazione si considera effettuata, salvo fatturazione anticipata, al momento del pagamento del corrispettivo. Ciascuna rata determina quindi il relativo momento impositivo ed è assoggettata a IVA. Soltanto qualora il complesso trasferito fosse qualificabile come azienda o ramo d’azienda l’operazione sarebbe esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

Per l’acquirente, il costo fiscalmente rilevante deve essere determinato al netto dell’IVA eventualmente detraibile. Su tale importo devono essere calcolate le quote annualmente deducibili.

Nella dichiarazione dell’acquirente, la quota annualmente deducibile di 40.000 euro deve essere indicata nel rigo RE10A del quadro RE del modello Redditi PF 2026, dedicato alle spese relative a beni ed elementi immateriali. Il costo di acquisizione della clientela non deve essere trattato come una spesa ordinaria del periodo d’imposta, né indicato tra le altre spese documentate del rigo RE19.

L’indicazione dell’intero costo di 200.000 euro, nel rigo RE10A o nel rigo RE19, determinerebbe una deduzione non spettante di 160.000 euro nel primo periodo d’imposta di applicazione della disciplina, con conseguente riduzione indebita del reddito professionale e della relativa base imponibile. Poiché la dichiarazione non prevede un apposito rigo per le quote residue, il costo deve essere riportato in un prospetto extracontabile, nel quale indicare il costo originario, la data di acquisizione, le quote già dedotte e l’importo ancora deducibile. Il prospetto deve essere aggiornato sino all’integrale deduzione del costo.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.