Articolo a cura della Redazione FinSenas
Nella cessione del quinto dello stipendio il pagamento della rata avviene automaticamente: il datore di lavoro trattiene l’importo dallo stipendio e lo trasferisce alla banca o alla società finanziaria.
Può però accadere che la trattenuta compaia regolarmente in busta paga, mentre la finanziaria non riceva il pagamento. Il lavoratore si trova così con uno stipendio già ridotto e, nello stesso tempo, con alcune rate indicate come insolute nel conteggio del finanziamento.
Chi deve regolarizzare la posizione? Il dipendente può essere chiamato a pagare nuovamente? Gli insoluti possono impedire il rinnovo della cessione del quinto? Vediamo come distinguere le diverse situazioni e quali passi compiere per tutelarsi.
Con la cessione del quinto il lavoratore cede alla banca o alla finanziaria una parte del proprio stipendio, entro il limite massimo previsto dalla legge. La rata viene quindi prelevata direttamente dalla retribuzione e versata dal datore di lavoro all’intermediario finanziario.
Dopo la notifica della cessione, l’azienda assume il ruolo di amministrazione terza ceduta e deve gestire correttamente sia la trattenuta sia il successivo riversamento delle somme. La Banca d’Italia descrive infatti la cessione del quinto come un finanziamento nel quale il rimborso viene eseguito direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale.
Rata non trattenuta e rata trattenuta ma non versata non sono la stessa cosa
Prima di individuare le responsabilità è necessario capire quale problema si è verificato.
La rata non è stata trattenuta
In questo caso il dipendente ha ricevuto lo stipendio senza la decurtazione prevista. Può accadere, ad esempio, quando:
- la cessione non è stata ancora correttamente notificata;
- l’ufficio paghe non ha inserito la trattenuta;
- il lavoratore ha cambiato datore di lavoro;
- la retribuzione è stata ridotta o sospesa;
- sono intervenuti congedi, aspettative, cassa integrazione o cessazione del rapporto.
La responsabilità deve essere valutata considerando la data della notifica, le comunicazioni tra finanziaria e azienda e le condizioni del contratto.
La rata è stata trattenuta ma non è stata versata
La situazione è diversa quando la busta paga dimostra che lo stipendio è già stato ridotto.
In questo caso il lavoratore ha sopportato economicamente la trattenuta, mentre il mancato accredito alla finanziaria deriva dal ritardo o dall’omissione del datore di lavoro oppure, in alcuni modelli operativi, di un altro soggetto incaricato di incassare e riversare le somme.
La Banca d’Italia ha chiarito che, per le rate regolarmente trattenute e non trasferite, l’esposizione relativa al mancato versamento deve essere ricondotta all’amministrazione terza ceduta o al soggetto interposto, salvo che l’inadempimento sia effettivamente imputabile al dipendente.
Chi è responsabile quando l’azienda non versa le rate
Per le quote già trattenute dallo stipendio, il soggetto responsabile del mancato riversamento è normalmente il datore di lavoro, in qualità di amministrazione terza ceduta.
La notifica o l’accettazione della cessione rende infatti opponibile il trasferimento del credito al debitore ceduto. Il benestare sottoscritto dall’azienda è un documento importante dal punto di vista operativo, ma non è prudente considerarlo come l’unico elemento dal quale dipendono gli effetti della cessione: devono essere esaminate anche la notifica, la documentazione contrattuale e le comunicazioni ricevute dal datore.
Il resoconto della consultazione della Banca d’Italia precisa che, per le rate trattenute e non retrocesse, l’amministrazione terza ceduta o il soggetto interposto risponde del mancato versamento all’intermediario.
La finanziaria può chiedere nuovamente il pagamento al dipendente?
Non è corretto affermare in termini assoluti che la finanziaria non possa mai rivolgersi al lavoratore.
La cessione del quinto è generalmente strutturata come una cessione pro solvendo. Ciò significa che, in determinate circostanze e in base al contratto, l’intermediario potrebbe comunque chiedere chiarimenti o il pagamento al debitore cedente.
Per le somme effettivamente trattenute, tuttavia, il lavoratore può documentare di avere già subito la decurtazione dello stipendio. La stessa Banca d’Italia ha chiarito che, qualora l’intermediario chieda al dipendente il pagamento di rate già trattenute, quest’ultimo conserva il diritto di rivalersi sull’amministrazione terza ceduta o sul soggetto responsabile.
Di conseguenza, prima di pagare una seconda volta è consigliabile:
- chiedere alla finanziaria un dettaglio scritto delle rate mancanti;
- inviare le buste paga che dimostrano le trattenute;
- chiedere all’azienda le ricevute dei bonifici eseguiti;
- chiarire per iscritto come verrebbe imputato un eventuale pagamento;
- specificare che qualsiasi somma anticipata viene versata con riserva di recuperarla dal datore di lavoro.
Pagare nuovamente senza una ricostruzione documentale potrebbe rendere più difficile il successivo recupero delle somme.
Il dipendente rischia una segnalazione in CRIF o in altre banche dati?
Occorre distinguere tra i Sistemi di informazioni creditizie privati, come CRIF, Experian e CTC, e la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Sistemi di informazioni creditizie privati
I SIC privati possono contenere informazioni relative alla richiesta di finanziamento, all’andamento dei pagamenti, all’esposizione residua e agli eventuali ritardi. Le modalità di partecipazione e di comunicazione dei dati possono variare tra gli intermediari, nel rispetto del Codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il fatto che una rata risulti contabilmente non incassata non dovrebbe però tradursi in un’informazione inesatta o fuorviante sul comportamento del lavoratore quando la trattenuta è dimostrabile.
In presenza di dati non corretti, il dipendente può chiedere la verifica e la rettifica sia all’intermediario che ha comunicato l’informazione sia al gestore del SIC, allegando le buste paga e le altre prove disponibili.
Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
La Centrale dei Rischi è un archivio pubblico distinto dai SIC privati. Non tutte le cessioni del quinto vi compaiono nello stesso modo, perché valgono specifiche soglie e regole di rilevazione.
Per le rate trattenute e non versate, le indicazioni della Banca d’Italia prevedono che il ritardo sia rappresentato a carico dell’amministrazione terza ceduta o dell’eventuale soggetto interposto, mentre la posizione del dipendente deve essere esposta senza attribuirgli importi scaduti, salvo che il mancato pagamento sia realmente imputabile a lui.
Rate non versate e rinnovo della cessione del quinto
Il rinnovo della cessione richiede normalmente l’estinzione del finanziamento precedente mediante una parte del nuovo prestito. In linea generale, deve inoltre essere stato rimborsato almeno il 40% del piano originario, ferme restando le particolarità previste dalla normativa per alcuni casi.
Se il conteggio estintivo evidenzia rate insolute, la nuova operazione può rallentare o bloccarsi. Prima di liquidare il rinnovo, infatti, la nuova finanziaria deve conoscere con precisione l’importo necessario per chiudere il vecchio contratto.
Gli insoluti causati dal datore non determinano necessariamente un divieto giuridico di rinnovo, ma rappresentano un problema operativo e istruttorio che deve essere risolto.
Attendere il versamento dell’azienda
È la soluzione più lineare. Il datore paga le rate arretrate, la precedente finanziaria aggiorna il rapporto e rilascia un conteggio estintivo corretto.
Il dipendente non anticipa somme che gli sono già state sottratte, ma i tempi dipendono dalla collaborazione dell’azienda e dalle procedure di riconciliazione della finanziaria.
Anticipare le somme per sbloccare la pratica
In alcune situazioni l’intermediario può proporre di regolarizzare temporaneamente gli insoluti utilizzando fondi del cliente o una parte della nuova operazione.
Questa soluzione non è automatica e deve essere valutata con molta prudenza. Prima di accettare è opportuno ottenere una comunicazione scritta che indichi:
- l’importo esatto delle rate già trattenute;
- la destinazione delle somme anticipate;
- l’aggiornamento previsto del conteggio estintivo;
- il diritto del lavoratore di richiedere il rimborso al datore;
- l’assenza di duplicazioni nel calcolo dell’estinzione.
Cosa deve fare il lavoratore
Quando emergono rate della cessione del quinto trattenute ma non versate, è importante procedere in modo ordinato.
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Controllare le buste paga
Bisogna verificare in quali mesi compare la trattenuta e annotare per ciascuno:
- importo della rata;
- data di pagamento dello stipendio;
- denominazione della trattenuta;
- eventuali variazioni rispetto ai mesi precedenti.
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Richiedere la situazione contabile alla finanziaria
Il lavoratore ha diritto a ricevere le comunicazioni periodiche sull’andamento del rapporto e, quando vuole estinguere o rinnovare la cessione, il conteggio estintivo.
È utile chiedere un prospetto nel quale siano indicati separatamente:
- capitale residuo;
- rate regolarmente incassate;
- rate scadute;
- eventuali spese;
- date degli ultimi pagamenti ricevuti.
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Scrivere all’azienda
La richiesta dovrebbe essere inviata tramite PEC, raccomandata o altro mezzo che consenta di dimostrare la consegna.
Nella comunicazione è opportuno indicare i mesi interessati, allegare le buste paga e chiedere:
- conferma dell’avvenuta trattenuta;
- copia delle disposizioni di pagamento;
- data prevista per il versamento degli arretrati;
- rettifica di eventuali errori dell’ufficio paghe.
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Informare formalmente la finanziaria
Alla banca o alla società finanziaria devono essere inviate le prove delle trattenute, chiedendo di sospendere eventuali iniziative fondate sull’erronea attribuzione dell’inadempimento al lavoratore e di aggiornare correttamente la posizione.
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Conservare tutta la documentazione
È necessario conservare:
- contratto di finanziamento;
- atto di cessione;
- notifica e benestare, se disponibili;
- buste paga;
- comunicazioni periodiche;
- conteggi estintivi;
- PEC ed email;
- risposte dell’azienda;
- eventuali visure richieste alle banche dati.
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Presentare un reclamo
Se la finanziaria non corregge la posizione, il cliente può presentare un reclamo formale. Successivamente può valutare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, un esposto alla Banca d’Italia o l’intervento dell’autorità giudiziaria, in base alla natura della controversia.
Per il recupero delle somme nei confronti del datore possono inoltre essere utili l’assistenza di un sindacato, di un consulente del lavoro o di un avvocato.
Cosa rischia il datore che trattiene le rate senza versarle
L’omesso riversamento può esporre l’azienda a diverse conseguenze, tra cui:
- richiesta di pagamento da parte della banca o della finanziaria;
- interessi e ulteriori danni, quando dovuti;
- azione di recupero del credito;
- richiesta di rimborso o risarcimento da parte del lavoratore;
- contestazioni sindacali o vertenze;
- possibili segnalazioni secondo le regole della Centrale dei Rischi, quando ne ricorrono presupposti e soglie.
Non è invece corretto sostenere che ogni mancato versamento costituisca automaticamente appropriazione indebita. L’eventuale rilevanza penale dipende dalle circostanze concrete, dall’elemento soggettivo, dalla condotta dell’azienda e dalla valutazione dell’autorità giudiziaria.
Un semplice errore amministrativo, un ritardo contabile e una condotta volontaria di utilizzo delle somme non possono essere trattati nello stesso modo.
FinSenas può effettuare una verifica preliminare della posizione, controllando la documentazione disponibile e valutando la fattibilità del rinnovo con gli intermediari partner. In questo modo è possibile individuare eventuali anomalie prima del caricamento della pratica ed evitare ritardi nella fase di valutazione o liquidazione.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. Responsabilità, possibilità di recupero e conseguenze civili o penali devono essere valutate caso per caso da un professionista abilitato.
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