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Il recente D.Lgs. n. 147/2026, in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, è intervenuto anche in materia di dichiarazione IMU. In particolare, il decreto di riforma: prevede un unico modello dichiarativo, destinato a sostituire la precedente distinzione tra dichiarazione IMU/IMPi e dichiarazione IMU ENC degli enti non commerciali, da presentare solo in via telematica (non è più ammesso il cartaceo), secondo modalità che saranno definite con apposito DM del MEF resta fermo il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; inoltre la dichiarazione continua ad avere effetto anche per gli anni successivi, salvo che intervengano modifiche dei dati dichiarati dalle quali derivi un diverso ammontare dell’IMU dovuta sono apportate delle modifiche agli aspetti sanzionatori per l’omessa o l’infedele dichiarazione.
Nel sistema tributario italiano, la qualificazione dei contratti d’impresa ai fini fiscali rappresenta un terreno di costante confronto tra l’autonomia negoziale delle parti e il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. Storicamente, la distinzione tra affitto e cessione d’azienda ha assunto una rilevanza strategica fondamentale sotto il profilo impositivo, perché, mentre l’affitto d’azienda è un’operazione soggetta ad Iva con aliquota ordinaria sui canoni, la cessione d’azienda è un’operazione fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b) del Decreto Iva, soggetta invece ad imposta di registro in misura proporzionale.
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 167/2026, ha chiarito il regime di imponibilità ai fini IVA delle somme trasferite nell’ambito degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633/72 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, una prestazione assume rilevanza ai fini IVA solo in presenza di un rapporto sinallagmatico, ossia quando tra le parti intercorra un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto quale controvalore effettivo.
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 166/2026, ha fornito articolati chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle attività escursionistiche, ai laboratori didattici e alle visite multimediali interattive gestite da un consorzio forestale. La disciplina di riferimento distingue nettamente le attività di intrattenimento (soggette all’imposta di cui al DPR n. 640/72 e al regime speciale IVA ex art. 74, co. 6, DPR n. 633/72) dalle attività di spettacolo (previste dalla Tabella C allegata al DPR n. 633/72 e disciplinate dall’art. 74-quater del medesimo decreto).
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 9/2026, ha chiarito la portata dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di responsabilità solidale del cessionario d’azienda per i debiti tributari del cedente. La regola generale, sancita dal comma 1, prevede la coobbligazione solidale del cessionario per le imposte e le sanzioni relative a violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, nei limiti del valore del complesso aziendale e con il beneficio della preventiva escussione del cedente.
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 168/2026, è intervenuta per delineare il perimetro applicativo delle agevolazioni tributarie previste per l’istituto del maso chiuso di cui alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17. La disciplina statale di riferimento, contenuta nell’art. 5-bis, co. 3, del D.Lgs. n. 228/2001, riconosce l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e la riduzione ad un sesto degli onorari notarili per i trasferimenti di immobili agricoli costituiti in maso chiuso, condizionatamente all’impegno dell’acquirente a condurre direttamente il maso per almeno 10 anni.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20298 del 17/06/2026, ha sancito che la cessione di un insieme di beni strumentali idonei, nel loro complesso, a consentire l’esercizio dell’attività d’impresa deve essere riqualificata come cessione d’azienda. Tale riqualificazione comporta l’assoggettamento dell’operazione all’imposta di registro in luogo dell’IVA, con la conseguente indetraibilità dell’Iva assolta dal cessionario.
Il CNDCEC, con il Pronto Ordini 31 agosto 2026, n. 20/2026, ha risposto al quesito posto dall’Ordine di Catania avente ad oggetto l’esatta interpretazione dell’articolo 8, co. 1, lett. d), del Regolamento FPC. L’istanza mirava a chiarire se l’assunzione della carica di assessore all’interno di una Giunta, pur trattandosi di un incarico di natura non elettiva conferito per nomina, potesse consentire l’accesso all’esonero dall’obbligo formativo.
Anche quando l’avviso di accertamento viene annullato dal giudice tributario, il contribuente può comunque essere condannato in sede penale per il reato di omessa dichiarazione se il giudice accerta autonomamente, con prove proprie, l’esistenza del reddito non dichiarato e la volontà dolosa di occultarlo. Il giudice penale, infatti, non è vincolato alle sorti dell’accertamento amministrativo.
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