di ALBERTO FOGGIA –
Sempre più spesso, privati cittadini e aziende si vedono recapitare richieste di pagamento o decreti ingiuntivi da parte di società sconosciute, le quali affermano di aver acquistato i loro debiti da banche o finanziarie. Questo fenomeno, noto come “cessione del credito”, merita un’analisi attenta, poiché il debitore ha a disposizione importanti strumenti di tutela per difendersi da pretese che non sempre sono legittime.
Il fenomeno della cessione dei crediti “in blocco”
Le banche, per “ripulire” i propri bilanci da crediti che faticano a riscuotere (i cosiddetti “crediti deteriorati” o NPL), spesso li vendono in grandi pacchetti a società specializzate. Queste operazioni, definite “cessioni in blocco” o “cartolarizzazioni”, sono disciplinate da normative specifiche, in particolare dalla Legge n. 130 del 1999 e dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario (TUB).
In pratica, la società acquirente (il “cessionario”) diventa il nuovo creditore e avvia le procedure di recupero. Tuttavia, il semplice fatto di aver acquistato un “blocco” di crediti non conferisce automaticamente a tale società il diritto di agire contro un singolo debitore. Essa deve, infatti, dimostrare in modo inequivocabile di essere la nuova e legittima titolare proprio di quello specifico credito.
La prova della titolarità del credito: un onere del nuovo creditore
Quando una società cessionaria agisce in giudizio, ad esempio notificando un decreto ingiuntivo, non è sufficiente che affermi di essere il nuovo creditore. La giurisprudenza, inclusa la Corte di Cassazione, è costante nell’affermare che spetta a chi si dichiara successore del creditore originario l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione. In altre parole, deve dimostrare che il credito specifico per cui sta agendo era effettivamente incluso nell’operazione di cessione in blocco.
Questa non è una mera formalità: si tratta di un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della pretesa creditoria. La mancanza di tale prova può portare al rigetto della richiesta di pagamento. La questione della titolarità del credito è così importante che il giudice può rilevarla d’ufficio, anche senza una specifica contestazione da parte del debitore.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: un avviso, non una prova assoluta
Per semplificare le operazioni di cessione in blocco, la legge consente di sostituire la notifica individuale a ciascun debitore con un’unica comunicazione pubblica. L’articolo 58 del TUB prevede che la notizia della cessione venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e iscritta nel Registro delle Imprese.
Tuttavia, è fondamentale comprendere i limiti di tale pubblicazione. Come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
In sostanza, la pubblicazione serve a informare i debitori del cambio di creditore, ma non prova l’esistenza e, soprattutto, il contenuto specifico del contratto di cessione. Spesso, infatti, gli avvisi pubblicati sono estremamente generici: si limitano a indicare categorie di crediti (es. “tutti i mutui stipulati tra il… e il…”) senza fornire elementi sufficienti per consentire al singolo debitore di capire con certezza se la sua posizione sia stata effettivamente ceduta.
La giurisprudenza ha chiarito che la pubblicazione può essere considerata prova sufficiente solo se i criteri di individuazione dei crediti ceduti sono così precisi da non lasciare margini di incertezza. In caso contrario, se il debitore contesta la titolarità del credito, la società cessionaria deve fornire prove aggiuntive e più concrete.
Come contestare la pretesa: gli strumenti di difesa del debitore
Di fronte a una richiesta di pagamento, il debitore può e deve esigere la prova della titolarità del credito. Se la società cessionaria si limita a produrre il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il debitore può contestarne la genericità e chiedere al giudice di ordinare la produzione di documentazione idonea.
I documenti che la società cessionaria deve fornire per superare tale contestazione includono:
- il contratto di cessione: l’atto con cui la banca ha venduto il blocco di crediti, dal quale si possa evincere l’oggetto della cessione;
- l’elenco dei crediti ceduti: un allegato al contratto di cessione che contenga un elenco dettagliato delle posizioni trasferite, con riferimenti specifici (come il numero di rapporto o NDG) che permettano di identificare univocamente il credito del singolo debitore.
La mancanza di questa documentazione probatoria, a fronte di una specifica contestazione, può rendere la pretesa della società cessionaria infondata per difetto di prova sulla titolarità del diritto.
Consigli pratici e ulteriori verifiche
Oltre alla prova della titolarità, vi sono altri aspetti cruciali da verificare:
- iscrizione all’Albo degli Intermediari Finanziari: la società che materialmente si occupa del recupero del credito (il cosiddetto servicer) deve essere iscritta all’apposito albo tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario. L’assenza di tale iscrizione può comportare la nullità delle attività di recupero intraprese;
- iscrizione nel Registro delle Imprese: la legge richiede non solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche l’iscrizione dell’operazione di cessione nel Registro delle Imprese; si tratta di un doppio adempimento pubblicitario necessario per l’efficacia della cessione verso i debitori;
- verifica dei link: spesso gli avvisi in Gazzetta Ufficiale rimandano a un link su un sito internet dove sarebbero elencati i crediti ceduti. È importante verificare se tale link sia funzionante e se l’elenco sia consultabile e comprensibile. Un link che porta a una pagina inesistente (“not found”) o a una lista indecifrabile di codici può essere un valido argomento di difesa.
In conclusione, ricevere una richiesta di pagamento da una società cessionaria non significa dover pagare senza discutere. Il debitore ha il diritto e il dovere di chiedere prova rigorosa della legittimità della pretesa. Contestare la titolarità del credito è il primo e più importante passo per una difesa efficace, costringendo la società che agisce a “scoprire le carte” e a dimostrare, documenti alla mano, di avere effettivamente il diritto di riscuotere quel debito.
Alberto Foggia è avvocato esperto di diritto bancario e di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
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