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La trasmissione telematica delle erogazioni liberali ricevute da parte degli Enti del Terzo Settore consente all’Agenzia delle Entrate di inserire i relativi oneri nella dichiarazione precompilata dei donatori. A tal fine, l’obbligo di trasmissione, che scade al 16 marzo dell’anno successivo a quello dell’incasso: per le liberalità incassate nel 2025: era circoscritto agli enti con entrate superiori a . 220.000 nell’esercizio 2024 (risultava facoltativo in caso contrario) mentre per le liberalità incassate dal 2026 viene meno detta soglia dimensionale e l’adempimento interesserà, in via generale, tutti gli ETS.
L’Agenzia Entrate ha avviato la liquidazione automatizzata, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73, delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2024. I controlli interessano, in particolare, il mod.
Abbiamo più volte avuto modo di evidenziare come la disapplicazione del principio del favor rei da parte del DLgs n. 87/2024, che ha modificato il sistema sanzionatorio tributario per le infrazioni commesse dal 1/09/2024, causa (e causerà) ancora notevoli aberrazioni sostanziali. L’ennesimo esempio è oggetto del presente contributo, ossia la fattispecie degli errori di competenza.
Entro la scadenza ordinaria (10 aprile 2026), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e gli Enti del Terzo Settore (ETS) potevano inviare la domanda per partecipare al riparto delle quote del “5 per mille” per l’anno 2026, laddove non già “accreditate” In caso di omissione, entro il 30 settembre 2026 è possibile regolarizzare l’omesso accreditamento avvalendosi della remissione in bonis (col pagamento della sanzione di . 250 mediante il mod. F24 Elide, utilizzando il codice tributo 8115), con modalità di differiscono a seconda dell’ente.
Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16, DL n. 124/2023, è agevolabile anche l’investimento realizzato tramite leasing stipulato nel 2026 prima della presentazione della comunicazione preventiva. Ciò in quanto il progetto di investimento deve ritenersi avviato con la stipula del contratto di leasing, intervenuta successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa risultando, pertanto, rispettato il principio di incentivazione previsto dalla normativa europea, di cui all’art. 6 del Reg.
Il Tribunale UE, con la sentenza T-413/25 del 2 settembre 2026, ha depositato la propria pronuncia in materia di prelievo e destinazione dei beni aziendali, fornendo rilevanti interpretazioni sulla Direttiva IVA 2006/112/CE. Nello specifico, i giudici europei hanno chiarito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva n. 2006/112 stabilisce che non rientra nella nozione di cessione di beni a titolo oneroso l’operazione mediante la quale un soggetto passivo esegua il conferimento di beni immobili edificati (già oggetto di locazione assoggettata a IVA con diritto a detrazione) a favore di un’impresa di cui sia socio unico, a condizione che non gli venga attribuita alcuna nuova quota a titolo di corrispettivo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24653 del 15 agosto 2026, ha stabilito che le agevolazioni fiscali stabilite dall’art. 5, L. n. 168/1982 non spettano se, al momento del trasferimento immobiliare, il relativo piano particolareggiato o di recupero risulta ormai scaduto. Di conseguenza, viene negata la possibilità di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con avviso del 2 settembre 2026, ha reso noto che la DG TAXUD ha anticipato in data 31 agosto 2026 il testo della nuova comunicazione della Commissione Europea, destinata alla successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). Il provvedimento riguarda le modalità applicative della Convenzione Regionale sulle regole di origine preferenziali Pan-Euro-Mediterranee e dei connessi protocolli sulle regole di origine stabiliti tra le Parti contraenti.
Anche in tema di avviso di accertamento per omesso versamento Imu, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 24788 del 26 agosto 2026, con cui ha rigettato il ricorso di una società.
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