Trib. Torre Annunziata, sent. n. 2173/2026: accolta l’opposizione a precetto per carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito.
Basta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a dimostrare che un credito è stato davvero ceduto. È la domanda che attraversa una recente sentenza in materia di cessione crediti in blocco, chiamata a decidere un’opposizione a precetto promossa da due debitori esecutati per un mutuo fondiario. Il Tribunale ha accolto integralmente l’opposizione, dichiarando la carenza di legittimazione attiva della società che pretendeva il pagamento. La decisione ripercorre un tema ricorrente nel contenzioso bancario: la prova della titolarità del credito ceduto non può fondarsi sul mero richiamo all’avviso pubblicato ai sensi dell’art. 58 T.U.B.., quando questo non consente di identificare con certezza il credito specifico oggetto della cessione. Un principio che incide direttamente sulla strategia difensiva di chi riceve un atto di precetto da una società cessionaria.
La vicenda processuale
Due opponenti, marito e moglie, avevano proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contro due distinti atti di precetto, con cui una società cessionaria di crediti aveva loro intimato il pagamento di una somma superiore ai centomila euro, oltre accessori. Il credito derivava, secondo quanto indicato nei precetti, da un contratto di mutuo fondiario stipulato con un istituto bancario nel 2004, poi trasferito attraverso due successive operazioni di cessione in blocco pubblicate in Gazzetta Ufficiale: dalla banca originaria a una prima cessionaria, e da questa alla società opposta nel giudizio.
Gli opponenti avevano eccepito, in via principale, il difetto di legittimazione attiva dell’intimante, contestando l’idoneità degli avvisi pubblicati a dimostrare sia l’avvenuta cessione sia l’inclusione dello specifico credito azionato tra quelli trasferiti. In subordine, avevano dedotto l’estinzione del credito per intervenuta integrale soddisfazione nell’ambito di pregresse procedure esecutive svolte sugli immobili ipotecati, e con memoria integrativa avevano altresì eccepito la prescrizione quinquennale, non essendo stato loro notificato alcun atto interruttivo dopo la risoluzione del mutuo.
La società opposta si era costituita sostenendo la sufficienza della produzione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, unitamente all’inclusione del credito nell’elenco consultabile sui siti indicati in comparsa, e aveva chiesto il rigetto dell’opposizione con condanna degli opponenti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. A sostegno delle proprie difese aveva prodotto un contratto di cessione dei crediti in sofferenza, in più punti oscurato, e un documento denominato elenco crediti.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La disciplina di riferimento è quella dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che regola le cessioni in blocco di crediti bancari. La norma, richiamata anche dall’art. 4 della l. n. 130/1999 in tema di cartolarizzazione, prevede che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale forma di pubblicità produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di notifica previsti dall’art. 1264 c.c., rendendo la cessione opponibile erga omnes senza necessità di notifica individuale.
Gli istituti giuridici coinvolti: legittimazione ad agire e titolarità del diritto
Il Tribunale ha innanzitutto richiamato la distinzione, di rilievo sistematico, tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale. La prima manca ogniqualvolta dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato non appartiene a chi lo fa valere in giudizio; la seconda attiene invece al merito della causa, e riguarda l’accertamento se il soggetto che si afferma titolare lo sia effettivamente. Nel caso di specie la questione si è posta in termini di legittimazione, avendo gli opponenti contestato sin dall’atto introduttivo la stessa qualità di creditrice dell’opposta.
Il principio guida: l’avviso in Gazzetta Ufficiale non prova da solo la cessione del singolo credito
Il nucleo della decisione riguarda l’onere probatorio gravante su chi agisce come successore a titolo particolare del creditore originario. Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui la parte che affermi tale qualità “ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”, come ribadito da Cass., ord. n. 24798 del 5 novembre 2020 e da Cass. n. 4116 del 2 marzo 2016.
Ma cosa succede quando l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene solo criteri generali di identificazione dei crediti ceduti. Secondo il Tribunale, un avviso di questo tipo non è idoneo, di per sé solo, a provare i contestati trasferimenti, dovendo l’atto contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il singolo credito e la sua inclusione nell’operazione. La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, richiamando una serie numerosa di precedenti conformi della Suprema Corte, tra cui Cass. n. 20739 del 28 giugno 2022 e Cass. n. 5857 del 22 febbraio 2022, fino al più recente arresto di Cass. civ., Sez. III, 28 maggio 2026, n. 16802, che ribadisce integralmente il medesimo principio.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha accolto l’opposizione rilevando plurime carenze probatorie a carico dell’opposta. Quanto alla prima cessione, intervenuta tra la banca originaria e la prima cessionaria, il giudice ha osservato che l’estratto della Gazzetta Ufficiale relativo era stato prodotto solo tardivamente, in allegato alle note conclusive, con conseguente inammissibilità della produzione e impossibilità di tenerne conto ai fini della decisione. In ogni caso – ha precisato il Tribunale – anche a prescindere dalla tardività, l’avviso non avrebbe comunque potuto assolvere l’onere probatorio richiesto, per le ragioni di principio già illustrate.
Quanto alla seconda cessione, tra la prima cessionaria e la società opposta, il giudice ha rilevato che la documentazione prodotta – una proposta contrattuale con annessa accettazione – risultava oscurata proprio nei punti relativi ai crediti da includere ed escludere e agli effetti della cessione, così risultando inidonea a dimostrarne l’intervenuta efficacia. A ciò si è aggiunto che l’opposta non aveva neppure prodotto l’estratto della Gazzetta Ufficiale relativo a tale seconda operazione, sebbene la memoria di costituzione lo indicasse tra i documenti allegati: una circostanza confermata dalla stessa attestazione di conformità del difensore, che non lo richiamava tra gli atti effettivamente depositati.
Il Tribunale ha quindi concluso che nessun documento in atti fosse idoneo a supplire a tali carenze, non risultando né la notifica della cessione agli opponenti né una dichiarazione della banca originaria riferita alla cessione effettivamente rilevante nel giudizio. Ne è derivata la declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell’opposta, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni proposte in via subordinata – inclusa l’eccepita prescrizione – e rigetto della domanda di condanna per responsabilità aggravata. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico della parte opposta secondo il criterio della soccombenza.
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